Validità di un testamento che attribuisce un legato composto da beni appartenenti a un terzo con obbligo di adempiere al legato
Sì, è valido un testamento che attribuisce ad un legittimario un legato composto da beni che non appartengono al testatore ma ad un terzo a cui si impone l’adempimento del legato. Secondo l’articolo 664 del Codice Civile italiano, intitolato “Adempimento del legato di genere”, è possibile stabilire nell’atto testamentario che il legato consista in beni di un terzo, a condizione che tale terzo sia obbligato ad adempiere al legato stesso.
L’articolo 664 stabilisce che il legato può essere costituito anche da beni che non appartengono al testatore, a patto che il terzo proprietario di tali beni sia tenuto ad adempiere al legato. Questo significa che se il testamento impone al terzo di trasferire i beni al legittimario, il legato sarà valido e le disposizioni testamentarie dovranno essere rispettate.
È importante sottolineare che il terzo, al quale sono attribuiti i beni tramite il testamento, diventa responsabile dell’adempimento del legato e ha l’obbligo legale di trasferire tali beni al legittimario designato dal testatore. Questo garantisce che il legato sia effettivamente realizzato secondo le volontà del testatore.
In conclusione, un testamento che attribuisce ad un legittimario un legato composto da beni appartenenti a un terzo con l’obbligo di adempiere al legato è valido secondo il Codice Civile italiano. L’articolo 664 del Codice Civile disciplina l’adempimento del legato di genere e sancisce la validità di tali disposizioni testamentarie.