L’omessa dichiarazione dei redditi comporta significative conseguenze fiscali e sanzionatorie per i contribuenti. L’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, prevede la riduzione delle sanzioni a un decimo del minimo se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni. In tal caso, la sanzione di 250 euro (art. 1, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) viene ridotta a 25 euro. Tuttavia, restano dovute le sanzioni per gli omessi versamenti, con interessi legali calcolati giornalmente, da corrispondere contestualmente alla presentazione della dichiarazione.
Se la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni, si configura il reato di “dichiarazione omessa”, con sanzioni che variano dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. In assenza di imposte dovute, la sanzione va da 250 a 1.000 euro. Se la dichiarazione viene presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo di imposta successivo e prima dell’inizio dell’accertamento, la sanzione varia dal 60% al 120% dell’imposta maggiore, con un minimo di 200 euro, o da 150 a 500 euro in caso di assenza di imposte dovute.
Esempi pratici di regolarizzazione
La circolare del 19 giugno 2002, n. 54/E, chiarisce che, per porre rimedio alle omissioni oltre i 90 giorni, occorre presentare una dichiarazione integrativa. Se l’irregolarità riguarda più tributi, bisogna effettuare tanti versamenti quanti sono i tributi interessati dalla rettifica e presentare altrettante dichiarazioni rettificative. Se la dichiarazione è stata omessa ma i pagamenti previsti sono stati effettuati, l’Agenzia delle entrate irroga la sanzione fissa di 250 euro se il ritardo è posteriore alla scadenza fissata per il successivo periodo d’imposta, o di 150 euro se entro tale data.
Secondo l’art. 1, comma 5, del d.lgs n. 471, per imposta dovuta si intende l’imposta calcolata in sede di accertamento e l’imposta liquidabile ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, corrispondente ai versamenti effettuati. Per l’IVA, l’art. 5, comma 4-quater, considera l’ammontare dell’imposta accertata e quello risultante dall’art. 57 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.
Esempio concreto di applicazione delle sanzioni
Per chiarire, consideriamo un contribuente che ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2022 e anche di versare l’imposta. Volendo regolarizzare la situazione il 30 giugno 2024, deve versare:
- L’imposta dovuta di 2.000 euro.
- La sanzione ridotta del 3,75%, pari a 75 euro (2.000 x 30% x 1/8).
- Gli interessi legali maturati per il periodo 1 luglio 2023 – 30 giugno 2024, pari a 76,03 euro.
Inoltre, l’Agenzia delle entrate irrogherà una sanzione fissa di 250 euro per la mancata presentazione della dichiarazione annuale, riducibile a un terzo se pagata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.