Anche se l’emergenza Coronavirus ha fatto slittare a fine settembre la data ultima per la presentazione della dichiarazione dei redditi (anche se nulla vieta di presentarla prima di quella scadenza), sul sito dell’Agenzia delle Entrate i contribuenti possono già visualizzare e scaricare il loro 730 precompilato e verificare che le deduzioni e le detrazioni inserite siano corrette.
Tra queste, le spese sanitarie sono quelle che (nella stragrande maggioranza dei casi) concorrono in maniera preponderante alla definizione delle detrazioni da applicare alle tasse da pagare. Dopo varie ipotesi di riforma avanzate nei mesi precedenti, il Governo ha confermato l’aliquota del 19%, con la promessa di studiare un diverso sistema di detrazione per gli anni a venire. Nelle istruzioni della dichiarazione precompilata, inoltre, viene indicata anche il valore della franchigia per le spese mediche. Ossia, la cifra al di sotto della quale non è possibile godere delle detrazioni previste dalla legge.
Qual è la franchigia per le detrazioni delle spese mediche
Così come viene specificato nelle istruzioni allegate alla dichiarazione precompialta 730/2020, la detrazione del 19% è applicabile solamente per le cifre che eccedono i 129,11 euro. Come si legge a pagina 43, infatti, “chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro”.
Detrazioni spese mediche: quali concorrono alla formazione della franchigia
Prima di rivolgersi a un Centro di assistenza fiscale o di contattare un commercialista per correggere il 730 precompilato, è il caso di conoscere esattamente quali sono le spese mediche che concorrono alla formazione della franchigia da 129,11 euro.
Come specificato nelle istruzioni che accompagnano la dichiarazione dei redditi precompilata 2020, le spese sanitarie detraibili sono:
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto;
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Articolo originale di Quifinanza.it.