Devi ristrutturare casa? In questi casi ti spetta l’Iva al 10%

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
Fisco, tasse e tributi

(QuiFinanza.it) Sicuramente uno degli argomenti più importanti e, allo stesso tempo, delicati, dei lavori di ristrutturazione edilizia è l’applicazione dell’Iva agevolata al 10%. La possibilità di applicare questa misura risulta essere una vera e propria agevolazione, il cui fine ultimo è quello di andare a sostenere l’intero settore dell’edilizia.

Il legislatore, con questa agevolazione, ha voluto sostenere gli interventi di manutenzione o ristrutturazione degli immobili a destinazione abitativa. Sicuramente quello che risulta importante comprendere è quali sono le tipologie di lavori per i quali è possibile applicare l’Iva agevolata al 10%. E soprattutto quali debbano essere gli adempimenti fiscali e burocratici per poterla applicare.

Ristrutturazione edilizia: Iva agevolata al 10%

A prevedere l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% – invece di quella ordinaria al 22% – è l’articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge n. 488/99. L’agevolazione può essere applicata unicamente alle prestazioni che abbiano come oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che i contribuenti realizzano sui fabbricati a destinazione abitativa privata.

In altre parole, questo significa che per gli interventi di manutenzione – sia quelli ordinari che quelli straordinari – che vengono realizzati su degli immobili residenziali, è possibile applicare il regime agevolato dell’Iva. Da questa particolare misura rimangono esclusi i lavori che vengono effettuati sugli immobili la cui destinazione non risulti essere abitativa: stiamo parlando degli immobili la cui destinazione sia diversa da A/1 fino ad A/9 e A/11.

Perché possa trovare applicazione l’Iva agevolata al 10% nelle ristrutturazioni edilizie è necessaria l’esistenza di un contratto di appalto.

Il contratto d’appalto

È importante ricordare che l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% coinvolge principalmente le prestazioni di servizi. Ma non la cessione di beni, tra i quali c’è, ad esempio, la vendita di finestre. È anche vero, però, che il contratto d’appalto al suo interno contenga punti che riguardano:

  • la prestazione dei servizi;
  • l’acquisto dei materiali.

Nel caso in cui l’appaltatore provveda a fornire una serie di beni di valore significativo, la riduzione dell’aliquota Iva si può applicare anche ai beni fino alla concorrenza del valore della prestazione, al netto del valore degli stessi beni. Questo limite dovrà essere individuato andando a sottrarre l’importo complessivo della prestazione al valore dei beni più significativi sotto il profilo economico.

Come individuare i beni significativi

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