Detrazione spese di ristrutturazione, spettano anche al coniuge non proprietario

Di Redazione FinanzaNews24 2 minuti di lettura
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(Money.it) Portare in detrazione dal 730 le spese di ristrutturazione sostenute per eseguire lavori su un immobile è una pratica riconosciuta dalla normativa italiana. Il problema sorge quando il proprietario della casa su sui vengono eseguiti gli interventi è il coniuge incapiente.

Con quest’ultimo termine si fa riferimento ad un soggetto titolare di un reddito inferiore alla soglia imponibile che, quindi, non dispone della capienza fiscale necessaria per la detrazione delle quote.

L’Agenzia delle Entrate ha più precisato più volte che il familiare convivente del possessore o del proprietario dell’immobile oggetto di lavori edilizi può, nel rispetto di determinati requisiti, usufruire delle detrazioni riconosciute sui lavori di recupero del patrimonio edilizio.

L’ultima delucidazione è stata fornita dall’Ente come risposta ad una domanda posta da un cittadino con moglie incapiente e proprietaria al tempo stesso al 100% dell’immobile in cui vivono. L’uomo ha precisato di essersi fatto carico delle spese di ristrutturazione condominiali pagando quanto dovuto al condominio a mezzo bonifico bancario.

Il nodo sciogliere riguarda il codice fiscale da inserire da parte dell’amministratore di condominio nella “comunicazione spese edilizie su parti comuni condominiali” per il 730 precompilato: quello del beneficiario della detrazione sulle spese di ristrutturazione (il familiare convivente che ha pagato i lavori edilizi) oppure del proprietario dell’immobile (coniuge incapiente)?

Vediamo come l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito, quali sono gli ultimi chiarimenti forniti in tema di detrazioni spettanti al coniuge non proprietario dell’immobile e quando tempo si ha a disposizione per trasmettere la comunicazione delle spese edilizie su parti comuni condominiali all’amministratore e


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