L’identificazione del nucleo familiare è fondamentale per la dichiarazione sostitutiva una tantum (DSU) necessaria per il calcolo dell‘ISEE, che viene utilizzata per valutare l’idoneità a ricevere o lasciare determinati servizi agevolati. In genere, il nucleo familiare è lo stesso della famiglia registrata.
Nello stato di famiglia, certificato da richiedere al comune, si attestano i membri di una famiglia, che corrispondono per lo più alla famiglia anagrafica ovvero a tutte le persone che convivono, legate da matrimonio, parentela, intimità, protezione, adozione o semplicemente affettivo. Di norma, i soggetti deceduti e residenti all’estero non sono inclusi nello stato civile, a meno che il coniuge non sia iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE); in caso contrario i coniugi sono esclusi anche dal nucleo familiare del coniuge residente in Italia.
Di conseguenza, la convivenza è necessaria per rientrare nello stesso stato di famiglia, ma non è condizione sufficiente per determinare l’appartenenza ad una famiglia anagrafica. Infatti due coinquilini possono appartenere a due stati civili diversi (si pensi agli studenti non residenti che appartengono a nuclei familiari differenti).
Fanno eccezione a questa regola i coniugi, che fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia o hanno residenze diverse, o sono separati solo di fatto. Inoltre i coniugi conviventi formano sempre un nucleo familiare a sé stante, anche se uno o entrambi risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone (come accade in caso di figli minori coniugati). Gli ex coniugi divorziati che hanno lo stesso luogo di residenza devono richiedere al comune di separare la famiglia di origine (e trasferire la residenza), altrimenti tutte le persone (e il reddito) appartenenti al nucleo originario devono essere incluse nel calcolo ISEE.
Per rientrare in famiglie separate, due coniugi devono: avviare la separazione legale; devono aver presentato istanza per dichiarare nullo il matrimonio, divorziato;
sia decaduta la potestà genitoriale; abbiano presentato provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; sia consentita la diversa residenza a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice.
I figli minori fanno sempre parte del nucleo del genitore con cui convivono, anche se a carico ai fini IRPEF dell’altro genitore. Il figlio maggiorenne che risulti ancora a carico IRPEF dei genitori, pur non essendo più convivente, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Anche in questo caso, se il figlio maggiorenne convive con uno solo dei genitori, rientrerà nello stato di famiglia del genitore convivente, anche se è a carico dell’altro. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e non risultante a loro carico farà nucleo familiare a sé.