Decreto Salva Casa: attestare lo stato legittimo di un immobile è ora molto più semplice

Di Francesca Parisi 3 minuti di lettura
Settore Immobiliare
Settore Immobiliare - Photo Credit: Freepik

Con l’entrata in vigore del decreto-legge 69/2024, noto come decreto Salva Casa, si semplificano le pratiche burocratiche per attestare lo stato legittimo di un immobile.

In passato, ottenere questa certificazione richiedeva due titoli abilitativi: l’originale permesso di costruire e quelli successivi per i nuovi interventi. Ora, con la nuova normativa, è sufficiente avere uno solo di questi titoli.

L’importanza del nuovo titolo edilizio

La semplificazione introdotta dal decreto prevede che, se un immobile ha già ottenuto i necessari permessi per interventi successivi, non è più richiesto il titolo edilizio originario. Le amministrazioni, infatti, al momento del rilascio di un nuovo titolo, verificano già la conformità dell’immobile rispetto alla normativa preesistente, eliminando così la necessità di ulteriori documenti da parte del proprietario.

Questa modifica normativa è contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera b, del decreto Salva Casa, che va a modificare l’articolo 9 bis del Dpr 380/2001. Secondo la nuova formulazione, lo stato legittimo dell’immobile si attesta con il titolo che ne ha previsto la costruzione o con quello relativo all’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile. In altre parole, ogni nuovo titolo edilizio sostituisce i precedenti per quanto riguarda la legittimazione dell’immobile.

Effetti delle nuove tolleranze costruttive

Un altro aspetto rilevante del decreto riguarda i titoli edilizi rilasciati in sanatoria, comprese le relative sanzioni, e le dichiarazioni sulle tolleranze costruttive per lavori eseguiti fino al 24 maggio 2024. Il Salva Casa esclude la violazione edilizia in caso di specifiche tolleranze esecutive, come il minor dimensionamento o la mancata realizzazione di alcuni elementi architettonici. Inoltre, vengono definiti i parametri di tolleranza per altezza, distacchi, cubatura e superficie rispetto alle planimetrie.

Le tolleranze ammesse sono:

  • 2% per immobili con superficie utile superiore a 500 metri quadrati,
  • 3% per superfici tra 300 e 500 metri quadrati,
  • 4% per immobili tra 100 e 300 metri quadrati,
  • 5% per superfici inferiori a 100 metri quadrati.

In questi casi, una dichiarazione del tecnico abilitato è sufficiente per attestare lo stato legittimo dell’immobile.

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