Decreto Legge crisi d’impresa e risanamento

Di Antonia De La Vega 5 minuti di lettura

Decreto Legge per crisi d’impresa e ristrutturazioni: Il Consiglio dei Ministri del 5 agosto ha approvato il decreto legge che introduce misure urgenti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sull’introduzione di misure urgenti in caso di crisi d’impresa e ristrutturazione aziendale, che modifica la normativa esistente, rinvia alcune misure e introduce nuovi strumenti a supporto delle imprese in situazioni difficili. In particolare, la risoluzione della crisi mirava a risanare l’economia grazie a una nuova figura: “il negoziatore”. Ciò avviene nel contesto di un aumento esponenziale dell’insolvenza connesso alle conseguenze della pandemia e di una crescente necessità di prevenire crisi così gravi da non poter più essere curate.

Il decreto legge, che contiene misure urgenti in materia di crisi d’impresa e ristrutturazioni aziendali, nonché altre misure urgenti in materia di giustizia, prevede quattro ambiti di intervento:

  • rinvio del Codice della crisi d’impresa, con entrata in vigore il 16 maggio 2022, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023;
  • composizione negoziata della crisi, nuovo istituto volontario e riservato, a cui si accede tramite piattaforma telematica, che offre all’imprenditore l’affiancamento di un esperto terzo e indipendente per agevolare le trattative con i creditori;
  • modifica della legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale previsti dal codice della crisi;
  • rinvio Titolo II sulle misure di allerta al 31 dicembre 2023, per sperimentare prima l’efficacia della composizione negoziata e avere il tempo di rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa.

Risoluzione negoziata della crisi: come funziona
Il nuovo DL mira a dare agli imprenditori più tempo per agire da soli per risolvere i propri debiti prima che venga lanciata la segnalazione agli OCRI Organismi di composizione della crisi d’impresa), utilizzando gli strumenti e le istituzioni giuste, come nuova soluzione negoziata della crisi, una mediazione ausiliaria volontaria (e riservata) che anche le piccole imprese possono attivare gratuitamente se viene loro affidato un mediatore che le guidi nel processo di negoziazione del debito con i propri creditori.

L’imprenditore ottiene l’accesso a una piattaforma telematica nazionale e, dopo un’autovalutazione online, gli viene assegnato un negoziatore, selezionato da un elenco di professionisti con esperienza nella gestione delle crisi. In pratica si sta realizzando una piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti al registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio. Sulla piattaforma sarà disponibile una checklist, rivolta anche a micro e PMI, con indicazioni pratiche per predisporre un piano di risanamento e un test di autodiagnosi per testare la “ricerca ragionevole di risanamento” (requisito per attivare il nuovo strumento). Tutti i dettagli sono stati trasferiti all’ordinanza dirigenziale del Ministero della Giustizia, che deve essere adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. È possibile accedere alla transazione negoziata anche elettronicamente, con l’imprenditore che carica online la documentazione necessaria. Una volta che il perito, selezionato dalle autorità preposte, è stato accettato, chiama il datore di lavoro, che è coinvolto in prima persona e può essere assistito da consulenti.

C’è un vantaggio. L’imprenditore può richiedere garanzie patrimoniali: i creditori non potranno ottenere un diritto di prelazione di acquisto senza approvazione, né potranno avviare o proseguire misure preventive ed esecutive su beni, beni e diritti, ma sono esclusi dai diritti di credito dei dipendenti delle misure di protezione. Esistono anche meccanismi di compensazione (multe e interessi ridotti sulle tasse arretrate del datore di lavoro).

E ci avviciniamo ai costi: secondo il regime delle agevolazioni fiscali, il compenso del perito (da un minimo di 4mila a un massimo di 400mila euro) è proporzionale al patrimonio della società debitrice, più il rimborso delle spese documentate.

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