Credito d’imposta per la sanificazione e per l’acquisto di DPI dal 4 ottobre può fare la domanda per il bonus del 30% fino a € 60.000.
Dal 4 ottobre viene presentata domanda di detrazione fiscale per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la santificazione dell’ambiente e degli strumenti, nonché per l’acquisto di DPI destinati a garantire la salute, utilizzando un apposito modello di lavoratori e utenti in sul posto di lavoro (compresi i tamponi Covid-19).
Il Conto Economico dell’Agenzia del 15 luglio lo riporta insieme alle istruzioni di predisposizione, alle specifiche tecniche del trasferimento e all’individuazione del bonus utilizzabile. Il modello “Notifica spesa per dispositivi di sicurezza e igiene” dovrebbe essere utilizzato, infatti, per rendicontare l’importo delle spese sostenute, in modo da poter individuare la parte utile in proporzione alle risorse disponibili.
Il regolamento Sostegni bis (art. 32 D.Lgs. 73/2021) in pratica ha riproposto il bonus introdotto dall’Ordinanza Ripartenza, aggiornandolo tenendo conto dei costi sostenuti da giugno ad agosto per adeguare l’ambiente di lavoro e renderlo idoneo per la ripresa delle attività produttive.
Specialmente:
- bonifica dell’ambiente in cui si svolge l’attività e degli strumenti utilizzati;
introduzione di ammortizzatori a coloro che lavorano nell’ambito dell’attività; - acquisto di dispositivi di protezione individuale (maschere, guanti, visiere e occhiali, tute protettive e calzature conformi ai requisiti UE);
acquisto di detersivi e disinfettanti; - acquisto di dispositivi di sicurezza (termometri, scanner termici, tappetini e vaschette di disinfezione e disinfezione conformi ai requisiti UE, inclusi i costi di installazione);
- acquisto di dispositivi remoti (barriere e pannelli di protezione, inclusi i costi di installazione).
Chi possono essere i possibili beneficiari di questo bonus ? esercenti attività d’impresa, arti e professioni; enti non commerciali, compresi enti del Terzo settore e religiosi civilmente riconosciuti; strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.