Il mondo del lavoro sta cambiando e occorre adeguarsi in termini di contratto applicabile, inquadramento, sede, orari, funzioni e requisiti minimi: sono queste le linee guida contenute nel nuovo D.Lgs. 104/2022, cd Ordinanza sulla Trasparenza, che comprende la Direttiva sulle Condizioni di Lavoro Trasparenti e Prevedibili (Direttiva UE 2019/1152), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio, entra in vigore il 13 agosto con immediata applicazione
Condizioni di lavoro più trasparenti
La legge disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali dei rapporti di lavoro e sulle condizioni con relativa tutela. Ciò vale per i contratti subordinati, sia indeterminati che a tempo determinato, compresi i servizi part-time, amministrativi, non permanenti, parasubordinati, una tantum.
In caso di informazioni mancanti o incomplete nel contratto di lavoro è prevista una sanzione da 250 a 1500 euro per ciascun dipendente.
Il regolamento elenca tutti gli elementi informativi che devono essere forniti al dipendente al momento della domanda scritta per un lavoro. Questi sono i dati di base (ore, funzioni, classificazione) sempre contenuti in un contratto collettivo nazionale vigente che deve essere fornito al lavoratore. Il periodo di prova non può mai essere superiore a sei mesi (dilazionato in caso di vacanze, viaggi, Legge 104, ecc.) o inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, e può essere ripetuto (in caso di rinnovo del contratto per le stesse funzioni e compiti, non deve esserci un nuovo periodo di prova).
Obblighi informativi
Un’altra novità è rappresentata dagli obblighi informativi sui sistemi automatizzati decisionali o di monitoraggio (come le piattaforme telematiche che lavorano su turni): il datore di lavoro deve informare il lavoratore sull’utilizzo di tali sistemi, sugli aspetti del rapporto di lavoro in questione, su suo incarico e lavoro. Ancora: viene introdotto il principio della minima prevedibilità della giornata lavorativa e viene riconosciuto il diritto del lavoratore a pretendere una forma contrattuale più stabile dopo sei mesi di lavoro.
Misure minime di tutela per i lavoratori con contratto atipico
In pratica, le attuali misure sono unificate e sono integrate misure minime di tutela per i lavoratori con contratto atipico (la cooperazione è organizzata anche attraverso piattaforme, servizi speciali, cooperazione coordinata e continuativa) in termini di trasparenza dei rapporti e delle condizioni di lavoro.