CU 2023, occhio alle novità sulle somme non soggette a ritenuta

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
Fisco, tasse e tributi

(QuiFinanza.it) Come ogni anno, anche nel 2023, la certificazione unica deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica dei lavoratori autonomi. Da quest’anno, particolare attenzione dovrà essere posta alle somme che non sono assoggettate a ritenuta. Stiamo parlando, in particolar modo, dei compensi che vengono corrisposti ai soggetti per i quali si applicano dei regimi IVA agevolati, come possono essere, ad esempio, i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario.

Nel caso in cui la Certificazione Unica dovesse contenere esclusivamente dei redditi esenti o non dichiarabili attraverso la dichiarazione dei redditi precompilata, la trasmissione può essere effettuata entro il prossimo 31 ottobre 2023. Questo, tra l’altro, risulta essere il termine ultimo entro il quale presentare telematicamente la dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia il Modello 770.

Come devono essere gestite, correttamente, all’interno delle Certificazione Unica le somme, che non sono soggette a ritenuta. Per poterle inserire correttamente è necessario utilizzare i codici 22 e 24, che dovranno essere indicati all’interno della colonna 6. Ma andiamo a scoprire come gestire correttamente questi dati.

Certificazione Unica, i compensi da indicare

Come molti contribuenti ben sapranno, oggetto della Certificazione Unica sono i compensi e le ritenute, che vengono operate sugli emolumenti riconosciuti ai professionisti. Entrando un po’ più nel dettaglio, la CU 2023 si riferisce direttamente:

  • ai compensi che sono stati erogati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022;
  • alle ritenute che sono state versate nel periodo compreso tra il 16 febbraio 2022 ed il 16 gennaio 2023.

Per quanto riguarda i compensi, che vengono erogati ai lavoratori autonomi, questi importi devono essere indicati nella parte relativa ai dati fiscali. L’ammontare del compenso lordo deve essere indicato al netto dell’IVA eventualmente dovuta. Il contributo integrativo, il quale può essere pari al 2% o al 4%, non deve essere indicato, perché non costituisce parte del compenso: è, infatti, destinato alle casse previdenziali.

Diverso, invece, il discorso relativo al contributo Inps gestione separata, per i professionisti che non possiedono una la cassa di previdenza di categoria. La rivalsa del 4%, in questo caso, fa parte del compenso ed è assoggettato alla ritenuta d’acconto.

Cosa è necessario indicare

Nella Certificazione Unica relativa alle ritenute d’acconto, che vengono effettuate sui compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, è necessario indicare anche le somme che non sono state assoggettate a ritenute. In questo caso è indispensabile specificare la causale a


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