Credito transizione 5.0: nuove regole per il risparmio energetico

Di Francesca Parisi 3 minuti di lettura
Energie Rinnovabili

Il Decreto MIMIT, attualmente in bozza e in attesa della firma definitiva del MEF, introduce le regole attuative per il Credito transizione 5.0. Questa nuova agevolazione, prevista dall’articolo 38 del DL n. 19/2024 e modificata dal DL n. 69/2024 convertito in legge n. 67/2024, stabilisce norme precise per ottenere i benefici fiscali legati ai progetti di innovazione. Vediamo nel dettaglio le disposizioni contenute nell’articolo 14 relative alla certificazione del risparmio energetico.

Certificazione sul risparmio energetico

L’articolo 14 del decreto definisce le procedure e i requisiti per il rilascio delle certificazioni tecniche necessarie per dimostrare il risparmio energetico ottenuto dai progetti di innovazione. La riduzione dei consumi energetici deve essere attestata da valutatori indipendenti, sia prima che dopo la realizzazione degli investimenti.

La certificazione ex ante deve includere:

  • Informazioni dettagliate sul progetto di innovazione.
  • La descrizione della struttura produttiva coinvolta.
  • I criteri per determinare uno scenario controfattuale per la riduzione dei consumi energetici.

La certificazione ex post, invece, deve confermare:

  • Il completamento del progetto.
  • I consumi energetici effettivamente ottenuti, in linea con quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Le certificazioni tecniche dovranno essere redatte utilizzando modelli specifici disponibili sul sito del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del decreto. I soggetti abilitati al rilascio di queste certificazioni includono Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), Energy Service Company (ESCo) e ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale con specifiche lauree tecniche.

I certificatori del credito transizione 5.0

Il comma 5 dello stesso articolo specifica chi può rilasciare le certificazioni tecniche necessarie:

  • Gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati secondo la norma UNI CEI 11339.
  • Le Energy Service Company (ESCo), certificate secondo la norma UNI CEI 11352.
  • Gli organismi di valutazione della conformità accreditati secondo standard come UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI EN ISO 14065, UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e UNI CEI EN ISO/IEC 17065.
  • Ingegneri con lauree specifiche, inclusi diplomi in Ingegneria Civile e Ambientale, Industriale, Aerospaziale, Chimica, Elettrica, Elettronica, Energetica e Meccanica.

Questi certificatori devono garantire la loro integrità professionale, dimostrando l’assenza di conflitti di interesse e condanne penali, oltre a dotarsi di adeguate coperture assicurative per proteggere le imprese da errori nelle valutazioni tecniche.

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