(Money.it) Nel pieno dell’era dei social network la condivisione di contenuti, video o immagini, è un aspetto che caratterizza la quotidianità della maggior parte delle persone. C’è chi investe tempo sui social per promuovere la propria attività, chi invece cura i suoi profili per semplice svago. Non di rado, si propongono immagini e video raffiguranti altre persone. Un atto che, complice proprio la facilità e l’abitudine, viene spesso sottovalutato.
La legge è chiara sul punto: non si possono condividere immagini e video raffiguranti altre persone senza il loro espresso consenso, altrimenti si configura una violazione della privacy. Le conseguenze di questo atto, a tutti gli effetti un illecito, possono poi essere più o meno gravi a seconda delle circostanze specifiche, ma in ogni caso la multa è dietro l’angolo. Vediamo allora cosa rischia chi pubblica video altrui senza consenso e quando.
Pubblicare video sui social, quando è violazione della privacy
L’articolo 10 del Codice civile definisce l’illecito di “abuso dell’immagine altrui”, che si configura quando le immagini raffiguranti una persona sono esposte o pubblicate fuori dai casi previsti dalla legge, o comunque arrecandole danno o pregiudizio. Ecco che la questione si dirama: per condividere video e immagini altrui serve il consenso, ma anche con il consenso non si può usare il contenuto per arrecare danno alla vittima (ad esempio nuocendo alla sua reputazione).
La situazione è poi analizzata anche dall’articolo 96 della Legge sulla protezione del diritto d’autore, secondo cui:
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa (…).
Insomma, la regola di base è piuttosto semplice ed è valida per qualsiasi genere di pubblicazione, compresa quella online sui social network. È poi vero che esistono delle eccezioni alla necessità del consenso, ovvero:
- Il soggetto è un personaggio pubblico;
- la persona ritratta ricopre una carica pubblica;
- il contenuto riguarda eventi di interesse pubblico e non riguarda nessuna persona nello specifico.
Infine, il consenso può essere eluso per le pubblicazioni riferite alle seguenti finalità:
- Giustizia;
- polizia;
- scientifica;
- culturale,
- didattica.
In tutti gli altri casi è necessario il consenso dell’interessato o dei suoi genitori se minorenne. Il cons
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