Come possiamo non perdere le agevolazioni per la prima casa in caso di vendita prima dei anni?
L’Agenzia delle Entrate riteneva che per non vedersi revocati i benefici prima casa il contribuente dovesse provvedere alla trascrizione dell’atto di compravendita del nuovo immobile, con conseguente autenticazione delle sottoscrizioni da parte del notaio. L’interpretazione del Fisco era che questa strada fosse l’unica percorribile per garantire l’acquisto definitivo immobiliare. Di diverso avviso invece la Cassazione (Cass. Sez. Tri, Civ., Ordinanza 16 ottobre 2020 n. 22488) che ha respinto definitivamente il ricorso delle Entrate, come aveva già fatto la Commissione tributaria regionale della Toscana (con sentenza n. 626/29/15, depositata il 9 aprile 2015) ritenendo che ai fini dell’acquisto di altro immobile, entro l’anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici previsti per la prima casa di abitazione, rilevasse (anche) il contratto concluso per scrittura privata non autenticata (però registrata entro detto termine annuale) in quanto atto traslativo ad effetti reali cui, nella fattispecie, aveva fatto seguito (anche) la domanda giudiziale di accertamento dell’autenticità delle sottoscrizione apposte alla scrittura privata.
Procedura semplificata per non perdere le agevolazioni prima casa in caso di vendita, o trasferimento anche a titolo gratuito dell’immobile prima che siano trascorsi i 5 anni da quando si è fruito dell’aliquota agevolata. In questi casi, infatti, la Nota II bis comma 4 dell’art. 1 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. 131/86) prevedrebbe la perdita dei benefici fiscali per l’acquisto delle abitazioni principali a meno che il contribuente beneficiario, entro un anno dall’alienazione dell’immobile, acquisti un altro immobile da adibire a prima casa. Secondo la la Corte di Cassazione, tuttavia, non è necessario un atto notarile trascritto che dimostri la vendita ma è sufficiente una scrittura privata, anche non autenticata ma registrata entro il termine annuale.
Ai fini della disciplina posta, in tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione, dall’art. 1, nota II-bis, comma 4, della tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, ed in relazione alla causa di decadenza costituita dal trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto agevolato, la fattispecie di deroga alla decadenza si perfeziona se, entro l’anno da detto trasferimento, il contribuente proceda all’acquisto di altro immobile che venga effettivamente adibito a sua abitazione principale e, a tal fine, rileva l’atto di acquisto avente data certa in ragione della sua registrazione (art. 2704 cod. civ.), non essendo necessaria anche la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari.