La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 1335 del 12 gennaio 2024, ha chiarito un aspetto fondamentale del diritto tributario. Tutto è partito da una questione che nasceva da un contenzioso avviato dall’Agenzia delle Entrate e basato sulla presunta violazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia e di due circolari del medesimo ente e l’Agenzia, dopo aver perso il caso in sede di giudizio ordinario, ha deciso di ricorrere in Cassazione.
La Suprema Corte ha ribadito che la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per Cassazione sotto il profilo della violazione di legge e che tali atti non contengono norme di diritto, ma disposizioni di indirizzo uniforme interno all’Amministrazione da cui promanano. Pertanto, essi sono meri atti amministrativi e non provvedimentali, incapaci di fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all’Amministrazione stessa.
In particolare, la Corte ha sottolineato che le circolari dell’Amministrazione Finanziaria, priva di poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e regolata per legge, non vincolano né i contribuenti né i giudici, un principio, che sebbene ovvio nel sistema giuridico italiano, a volte viene messo in discussione.
Un problema ricorrente
Il caso specifico trattato dalla Corte di Cassazione evidenzia una pratica ricorrente: le contestazioni basate su interpretazioni di prassi che, nonostante non abbiano valore di legge, possono portare a contenziosi lunghi e costosi per i contribuenti che sempre più spesso preferiscono evitare tali percorsi accettando le contestazioni, anche se infondate, per evitare ulteriori complicazioni.
Un esempio emblematico di questa problematica è il trattamento fiscale riservato alle società di capitali a ristretta partecipazione societaria. Questa prassi, che non trova fondamento nella legge, crea un sistema di sfavore fiscale che mette in difficoltà molte aziende.
Per ricapitolare: le circolari ministeriali non hanno forza di legge e non possono essere utilizzate come base per contestazioni legali contro i contribuenti.