Corte di Cassazione: email hanno valore probatorio

Di Barbara Molisano 2 minuti di lettura
Corte di Cassazione
Sergio D’Afflitto, CC BY-SA 3.0 IT, via Wikimedia Commons

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14046 del 21 maggio 2024, ha stabilito che i messaggi di posta elettronica, anche se non firmati digitalmente, possono avere valore probatorio, a meno che non ne vengano contestate l’autenticità o il contenuto. Il caso in esame riguarda un contratto di assicurazione tra un trasportatore e una compagnia assicurativa, con il coinvolgimento di un broker.

La vicenda del furto e il rifiuto dell’indennizzo

Un trasportatore ha subito il furto di due motrici e un rimorchio contenente medicinali, e ha richiesto alla sua compagnia assicurativa il risarcimento per la merce rubata. La compagnia ha rifiutato di pagare l’indennizzo, sostenendo che il contratto escludeva i danni derivanti dal furto di medicinali. Il trasportatore ha quindi citato in giudizio sia la compagnia assicurativa sia il broker, sostenendo che la copertura per il furto di medicinali era stata concordata tramite uno scambio di email tra il broker e un funzionario della compagnia.

Decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello

Il Tribunale di Milano ha dato ragione al trasportatore, ritenendo che lo scambio di email costituisse prova sufficiente per l’estensione della copertura assicurativa. Tuttavia, la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione, sostenendo che le email non potevano sostituire un contratto scritto e firmato. La Corte ha rilevato che le email ordinarie non avevano il valore probatorio di una scrittura privata, poiché non erano firmate digitalmente e potevano essere inviate da chiunque avesse accesso all’account.

La pronuncia della Corte di Cassazione

Il trasportatore ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso. La Suprema Corte ha stabilito che, ai sensi dell’art. 2712 del codice civile, un messaggio di posta elettronica è un documento informatico che, se non disconosciuto, costituisce piena prova dei fatti in esso rappresentati. La Corte ha sottolineato che il requisito della forma scritta può essere soddisfatto anche da un documento informatico, purché questo presenti caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

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