La normativa che disciplina il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori fino a tre anni è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale. La sentenza numero 99 del 4 giugno 2024 ha stabilito che l’articolo 42-bis, comma 1, del Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151, noto come Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, non garantisce una protezione adeguata per i genitori che lavorano in regioni diverse da quella di residenza familiare.
Analisi della normativa
La norma contestata riconosce al genitore con figli minori di tre anni, che lavora per amministrazioni pubbliche, il diritto di richiedere un trasferimento temporaneo per un massimo di tre anni. Tale trasferimento deve avvenire in una sede di servizio situata nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore svolge la propria attività lavorativa. Tuttavia, questo diritto è limitato dalla disponibilità di posti vacanti nella sede desiderata, e dalla necessità che il luogo di lavoro del coniuge si trovi nella stessa regione della sede richiesta.
Caso di studio: una dipendente dei Vigili del fuoco
La sentenza della Corte costituzionale ha preso in esame il caso di una dipendente del Comando dei Vigili del fuoco di Firenze. La dipendente, madre di un bambino di meno di tre anni e residente con la famiglia nella Città metropolitana di Napoli, aveva presentato domanda di trasferimento temporaneo al Comando dei Vigili del fuoco di Napoli. La richiesta è stata respinta dall’amministrazione poiché non vi erano posti vacanti nella sede richiesta e perché il coniuge della dipendente lavorava in Molise, una regione diversa da quella della sede di trasferimento richiesta.
La Corte ha ritenuto che la normativa non garantisse sufficientemente il diritto alla tutela della maternità e della paternità, in particolare per quelle famiglie in cui i genitori lavorano in regioni differenti.