Il bonus energia per le imprese è un credito d’imposta contro il caro prezzi. Il bonus energia può essere anche ceduto ed utilizzato entro fine anno. La guerra in Ucraina impatta ancora sul caro prezzi
Per avere il bonus energia imprese devono essere inserite nell’elenco CSEA ovvero della Cassa per i servizi energetici e ambientali. Le modalità sono descritte in modo preciso dall’Agenzia delle Entrate e in particolare dalla circolare n.13/E del 13 maggio 2022. Precisazioni di tale materia e per comprendere le possibilità del bonus energia riservato ad aziende “energivore” e “non energivore” occorre far riferimento soprattutto ai decreti legge 4/2022 (Sostegni ter), 17/2022 (decreto Energia) e 21/2022 (dl Ucraina bis).
I crediti d’imposta per la fornitura di corrente elettrica calcolati nel periodo gennaio/ settembre 2022, sono stati introdotti come compensazione, sebbene in parte, dei maggiori costi sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata dalle imprese.
Il credito d’imposta è pari al 20% dell’aumento dei costi in bolletta del primo e secondo trimestre 2022 e pari al 25% per l’aumento dei costi della fornitura elettrica nel terzo trimestre del 2022. Per poter accedere al bonus le aziende devono essere a forte consumo di energia elettrica ovvero devono avere un consumo di almeno 1 GWh per anno e operare nei settori estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici oppure in altri settori minerari e manifatturieri che però hanno un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento non inferiore al 20%. Per ulteriori dettagli si rimanda agli allegati della Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 che precisa che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi devono aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.