Contributo Unificato per lo sfratto: un tributo che potrebbe essere scontato

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura

Il contributo unificato è una tassa che viene pagata ogni volta che viene convalidata  una procedura di conferma di sfratto, sia per inadempienza dell’inquilino, sia se  l’inquilino è in ritardo nel pagamento dell’affitto, sia nei casi in cui il contratto è scaduto e il proprietario non ha alcuna intenzione di rinnovarlo e quindi procede allo sfratto in attesa del suo tacito rinnovo. Vediamo quindi come funziona e quando l’importo viene ridotto del 50%.

In generale, quando si propone una causa innanzi al giudice, è necessario che la parte che compare per prima in giudizio paghi una tassa una tantum per la copertura delle spese legali (DPR 115/02, c.d. Testo unico delle spese di lite di Giustizia).  In caso di esito positivo della causa per la parte che ha pagato la quota forfettaria, questa sarà rimborsata dalla parte soccombente. L’importo del contributo da versare dipende dal valore della causa, dal giudice adito, dal  grado di giudizio e dalla materia trattata.

La tassa una tantum viene corrisposta nelle seguenti misure:
il costo della pratica è inferiore a 1100,00 euro: c.u. € 21,50
da € 1.100,01 a € 5.200,00: € 49,00
da € 5.200,01 a € 26.000,00: € 118,50
da € 26.000,01 a € 52.000,00: € 259,00
da € 52.000,01 a € 260.000,00: € 379,50
da € 260.000,01 a € 520.000,00: € 607,00
oltre € 520.000,00: € 843,00
A tali importi va aggiunto un corrispettivo di 27 euro quale anticipo delle spese di notifica (art. 30 TUF).

La procedura di conferma dello sfratto si inquadra nelle procedure speciali previste dalla sezione I del libro IV del codice civile, che godono di un trattamento agevolato per quanto riguarda il contributo unificato: in base al comma terzo dell’articolo 13 del D.P.R. 115/02, c.d. Testo Unico sulle spese di giustizia, l’importo è ridotto alla metà di quello previsto per i procedimenti ordinari di pari valore.

L’ammontare del  valore dei procedimenti per convalida di sfratto ai sensi del già citato art.13 del T.U. sulle spese di giustizia si calcola acne tenendo presente se lo sfratto avviene per per morosità ( il valore della causa è determinato in base all’importo complessivo dei canoni scaduti e non ancora pagati al momento della notifica della citazione per la convalida di sfratto) oppure  in caso di sfratto per finita locazione, il valore della causa ai fini del pagamento del contributo unificato si calcola in base all’ammontare annuo del canone.

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