Contributi sanitari all’estero: il caso e la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Di Barbara Molisano 3 minuti di lettura
Tasse

Un cittadino statunitense, residente fiscalmente in Italia, dipendente di un datore di lavoro americano, ha sollevato una questione sull’imposizione fiscale dei contributi sanitari versati dal suo datore di lavoro. Il contribuente ha scelto di destinare i contributi pensionistici alla Social Security statunitense, conformemente alla Convenzione bilaterale tra Italia e USA. Nella sua busta paga compaiono voci come Medicare e Medical Insurance, legate ai contributi sanitari USA, risultando come fringe benefit soggetti a tassazione in Italia.

La Medicare è pagata tramite il datore di lavoro alla United Social Security Administration, mentre la Medical Insurance (nota anche come Obamacare) offre copertura sanitaria ai lavoratori e ai loro familiari in assenza di un sistema sanitario nazionale negli USA. Entrambe le voci sono contributi obbligatori per legge negli Stati Uniti. Il contribuente ha chiesto conferma sulla possibilità di riportare nella dichiarazione dei redditi un diverso importo rispetto a quello certificato dal datore di lavoro e di richiedere il corretto trattamento di queste voci, non come fringe benefit.

Contributi assistenziali esteri: la risposta dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, secondo il Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), i contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in Italia se sono obbligatori secondo la normativa interna statunitense. L’articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR stabilisce che non fanno parte del reddito i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

In particolare, per quanto riguarda i contributi previdenziali obbligatori versati in uno Stato estero, l’Agenzia richiama le indicazioni della Circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997, n. 3. Questa stabilisce che tali contributi, se riferiti a redditi tassati in Italia, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del contribuente. Tuttavia, la valutazione sull’obbligatorietà dei contributi spetta alle autorità statunitensi.

Documentazione richiesta

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il contribuente deve rivolgersi alle autorità fiscali statunitensi per ottenere attestazioni che certifichino l’obbligatorietà dei contributi secondo la normativa americana. Questa documentazione dovrà essere conservata ed esibita all’Agenzia delle Entrate italiana in caso di richiesta, per dimostrare che i contributi non concorrono a formare il reddito imponibile in Italia.

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