Il 27 gennaio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato i nuovi testi di convenzione fra l’INPS e le associazioni sindacali per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti operanti nel settore agricolo.Le convenzioni sottoscritte a decorrere dalla data di approvazione dei nuovi schemi sono valide fino al 31 dicembre 2023 e sono rinnovabili, dopo la verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio. Il servizio di riscossione delle quote associative è cessato dal 31 dicembre 2020 per le associazioni che non hanno aderito alle nuove convenzioni.
La circolare INPS 26 agosto 2021, n. 129 illustra le principali novità dei nuovi testi di convenzione, le modalità di riscossione e di gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa, la decorrenza e la validità della revoca, la misura del contributo sindacale. L’Istituto si riserva di sottoporre ogni anno a verifica a campione almeno il 10% delle deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse dall’associazione sindacale e validate ai fini della tariffazione.
Con la circolare 129 si illustrano infatti i nuovi schemi di convenzione tra l’INPS e le Associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Con la convenzione l’Istituto si impegna a espletare, in nome e per conto delle Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione del contributo associativo facente carico alle aziende e ai lavoratori autonomi operanti nel settore agricolo.
La riscossione dei contributi associativi è effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori, con le medesime modalità e periodicità previste per gli stessi dalla vigente legislazione.
A tal fine, sull’avviso di pagamento dei contributi che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà indicato anche l’ammontare del contributo dovuto alle Associazioni. Tali dati potranno essere visualizzati dal contribuente nel Cassetto previdenziale.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, come sopra specificato, non altera la natura volontaria del contributo associativo. Resta dunque escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.