Verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto per accedere al contributo a fondo perduto riservato alle attività chiuse per almeno 100 giorni
Pronto il decreto attuativo con la platea dei beneficiari e i termini per la domanda di contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis (articolo 2 del Dl 73/2021), riservato alle attività economiche chiuse per complessivi cento giorni, nel periodo tra il 1 ° gennaio e il 25 luglio 2021, nei limiti del quadro temporaneo per gli aiuti Covid-19 della Commissione Ue. Il provvedimento è stato firmato dai ministeri competenti e attende di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le Partita IVA (imprenditori o professionisti) che aspirano al contributo – residenti o stabilità in Italia, non in difficoltà al 31 dicembre 2019 secondo le regole per la concessione degli aiuti di Stato – devono rientrare tra quelle che, alla data del 26 maggio, conducevano come attività prevalente una di quelle rientranti tra i 27 codici ATECO ammessi, con estensione al 23 luglio per il solo codice 93.29.10 (Discoteche, sale da ballo, night club e simili). Il contributo a fondo perduto (Cfp) sarà automaticamente accreditato dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente indicatore nell’istanza, da inviare secondo istruzioni fornite con provvedimento direttoriale da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo interministeriale (MEF e MiSE) in Gazzetta Ufficiale, previa approvazione della Commissione Europea.
Il contributo a fondo perduto verrà erogato in via prioritaria (con una dotazione di 20 milioni) a discoteche e simili (codice ATECO 93.29.10), nel limite di 25.000 euro. Per il resto, le risorse (in tutto 140 milioni di euro, nel fondo di cui all’art.2, commi 1-4).) saranno ripartite con diversi importi in base agli scaglioni di fatturato: 3mila euro con ricavi (articolo 85 , comma 1, lettera aeb, del Tuir) o compensi (articolo 54, comma 1, del Tuir) fino 400mila euro nel periodo d’imposta 2019;
7.500 euro con ricavi o compensi da 400mila a un milione di euro;
12mila euro con ricavi o compensi oltre un milione di euro;
3mila euro di contributo minimo senza redditi 2019 (soggetto di nuova costituzione con ricavi/compensi pari a zero).
Il contributo a un fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile IRAP e delle imposte sui redditi, né incide sui rapporti di indeducibilità dei costi previsti dagli articoli 61 e 109 del Tuir.