Contratto di convivenza: come funziona e come si registra

Di Redazione FinanzaNews24 5 minuti di lettura

(BorsaeFinanza.it) Vai al contenuto

Cerca

Cerca

Close this search box.

Una delle più significative novità giuridiche stabilite dalla legge Cirinnà (la n. 76 del 20 maggio 2016) è il cosiddetto contratto di convivenza, ovvero un accordo che regola i rapporti patrimoniali tra due persone (una coppia eterosessuale o omosessuale) unite al di fuori del matrimonio o dell’unione civile. Ma come funziona il contratto di convivenza, quali sono i requisiti che deve avere per essere stipulato e dove e come si registra?

Contratto di convivenza: come funziona

I conviventi di fatto, ossia una coppia non sposata di maggiorenni liberi che registra formalmente con una dichiarazione ufficiale presso il comune di residenza il proprio legame stabile e affettivo, hanno la facoltà di stipulare per iscritto un accordo attraverso il quale regolamentare l’aspetto patrimoniale della loro vita insieme. È questo il contratto di convivenza e a introdurlo in Italia è l’articolo 1 (dal comma 50) della legge Cirinnà, in cui si legge che “i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”.

Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione “sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico”. Quindi il contratto di convivenza deve avvenire obbligatoriamente in forma scritta e l’avvocato o il notaio che lo riceve e lo autentica è tenuto a “provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe”.

Questo tipo di contratto finisce (o viene sospeso) nel momento in cui subentrano:

  • il matrimonio, l’unione civile o un altro contratto di convivenza;
  • la fine della convivenza di fatto;
  • la sottoscrizione da parte di persona minore di età;
  • un’interdizione giudiziale;
  • una condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge.

A risolvere il contratto di convivenza sono invece:

  • un accordo delle parti;
  • un recesso unilaterale;
  • il matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un  convivente e un’altra persona;
  • la morte di uno dei contraenti.

Se il contratto prevede la comunione dei beni, la risoluzione ne determina lo scioglimento, senza passare per separazione o divorzio come nel matrimonio. Invece, in caso di recesso unilaterale e casa familiare nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso deve contenere il termine, non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.

Nel caso di una convivenza di fatto che si conclude e di uno dei due conviventi che versa in stato di bisogno e non è in grado da solo di provvedere al sostentamento, il giudice stabilisce il diritto di ricevere gli alimenti. L’assegno dura per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi del codice civile. Quindi l’ammontare, la durata e le modalità di versamento degli alimenti possono essere già determinati al momento della stipula del contratto.

La ratio del contratto di convivenza è di regolamentare gli interessi patrimoniali della coppia come l’assegnazione della casa in caso di morte del convivente o la partecipazione agli utili dell’impresa di famiglia. Non rientra in questa tipologia di accordo il diritto di visita dei figli, mentre sono aspetti dibattuti la rappresentanza in caso di malattia del convivente che determina un’incapacità di intendere e di volere e la possibilità di nominare o essere nominati tutore, curatore o amministratore di sostegno.

Ai cittadini stranieri il contratto di convivenza permette di richiedere e ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari: basta che vengano dimostrati tre requisiti


© Borsa e Finanza

Leggi l’articolo completo su Borsa e Finanza

Condividi questo articolo
Exit mobile version