Contratti di solidarietà e nuovo fondo di integrazione salariale

Di Alessio Perini 4 minuti di lettura
Wall Street

Il mondo del lavoro subisce molto cambiamento  grazie alla legge del Bilancio 2022. Se in precedenza abbiamo parlato di disoccupazione e di cassa integrazione,  ora affrontiamo il tema dei contratti di solidarietà e il potenziamento delle politiche per gli autonomi

Arrivano incentivi per chi utilizza i  contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022. I cambiamenti concernono nuove regole per la tutela della riduzione delle ore di lavoro: la riduzione media oraria non può essere superiore al 80% dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà e  per ciascun lavoratore, la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può superare il 70% del tempo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Inoltre la  retribuzione non percepita va concordata in precedenza  non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà.

Introdotto nella Legge di Bilancio 2022  inoltre un fondo da 700 milioni al Ministero del Lavoro per il sostegno al reddito dei lavoratori durante l’ uscita dalla fase emergenziale: l’obiettivo è la tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia, mediante interventi in materia di integrazione salariale. Sempre nella Legge di Bilancio 2022 anche  l’accordo di transizione occupazionale per   le  imprese con più di 15 dipendenti che hanno terminato la CIGS e hanno bisogno di più tempo per gestire il rischio dell’esubero. per queste imprese arrivano altri ulteriori 12 mesi, previo accordo sindacale sulle azioni finalizzate alla rioccupazione o all’auto impiego. Il lavoratore che non partecipa alle politiche attive, perderà la prestazione di integrazione salariale. Le imprese che assumono i lavoratori avranno un incentivo economico pari al 50% della CIGS residua autorizzata e non utilizzata.

Il programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) si amplia e include anche la riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA che potranno usufruire delle misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma GOL. incrementati anche i Fondi paritetici interprofessionali con  incentivi economici per percorsi formativi per i lavoratori in cassa integrazione. Con l’obiettivo di promuovere interventi per la salvaguardia dell’occupazione e assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, dal 1 gennaio 2022,  è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa ed è previsto nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Non rientrato nell’esonero i contributi INAIL. Novità della riforma è la nascita dell’Osservatorio paritetico che consentirà al Ministero del Lavoro di valutare possibili revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento in considerazione dell’evoluzione del mercato del lavoro e dei cambiamenti sociali.

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