Contratti a termine oltre 12 mesi: quando è possibile?

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura
Cento studenti provenienti da diverse università degli Stati Uniti sono arrivati alla Link Campus University di Roma

Contratti a termine oltre 12 mesi in caso di  lavoro subordinato e qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro

Ecco invece le eccezioni:

Non sono possibili in caso di «generici rinvii a vaghe esigenze produttive o organizzative, ma ogni singola ragione giustificatrice della predeterminazione della durata del contratto di lavoro subordinato dovrà essere elencata in maniera analitica e costituire di per sé stessa una clausola autosufficiente a consentire di individuarla e verificarne l’effettività dell’apposizione. Questo, non solo nel rispetto del dettato letterale del legge, prosegue l’approfondimento, ma anche – elemento non secondario – al fine di evitare il contenzioso che fatalmente si genererebbe sulla legittimità del termine, qualora la causale prevista dal contratto collettivo patisse una formulazione troppo vaga, sottraendosi alla specificità della indicazione delle esigenze invece richiesta».

La formulazione della norma parla di esigenze specifiche. Non si fa alcun riferimento alla necessità di insorgere di cause in presenza di emergenze o situazioni imprevedibili, quali quelle previste dalle lettere a), b) dell’articolo 19 del D.Lgs. 81/2015. Pertanto «attraverso la contrattazione collettiva ogni esigenza che si vorrà individuare sarà legittima, purché connotata dalla premessa puntualità definitoria». Secondo la Fondazione Studi CdL, «le esigenze stesse non necessariamente dovranno limitarsi a circostanze oggettive, potendo immaginare ‒ stando alla lettera della legge ‒ che attraverso un contratto collettivo sia possibile individuare e prestabilire delle esigenze di natura anche soggettiva, destinate ad esempio a promuovere l’occupazione di una particolare categoria di lavoratori, magari rispetto ad una determinata fascia d’età, oppure ancora rispondere alle esigenze – specifiche – anche soltanto di una singola realtà aziendale».

Rimane in vigore fino al 31 dicembre la possibilità di proroga o rinnovo per oltre 12 mesi senza motivo, come previsto dalla prima Ordinanza di Sostegni Bis  (DL 41/2021). Tali proroghe o proroghe, determinate in risposta all’emergenza Covid, non concorrono al limite massimo di quattro proroghe normalmente previste dalla normativa sui contratti a tempo determinato. In definitiva, le aziende hanno a disposizione due nuovi strumenti: proroga o rinnovo senza causale fino al 31 dicembre 2021 (articolo 17 dl 41/2021) e contratti a termine senza causale oltre i 12 mesi per specifiche esigenze previste dai contratti (articolo 41 bis dl 73/2021).

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