L’apertura di un conto corrente all’estero è un’operazione legale, ma comporta specifici obblighi fiscali per i contribuenti italiani ed è fondamentale rispettare la normativa sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero per evitare pesanti sanzioni amministrative.
Quando dichiarare un conto estero
Secondo l’articolo 2 e 5 del DPR n. 917/86 (TUIR), le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti fiscalmente in Italia devono dichiarare i conti correnti esteri nel quadro RW del Modello Redditi, un obbligo che scatta quando il valore massimo giornaliero del conto supera i 15.000 euro nel periodo d’imposta e inoltre, se la consistenza media del conto è superiore a 5.000 euro, è dovuta l’imposta patrimoniale IVAFE.
Ad esempio, un conto corrente estero con una giacenza media superiore a 5.000 euro, ma che non ha mai superato i 15.000 euro come valore massimo giornaliero, deve essere dichiarato solo ai fini IVAFE. Viceversa, un conto con una giacenza media inferiore a 5.000 euro, ma che ha superato i 15.000 euro come valore massimo, deve essere dichiarato ai fini del monitoraggio fiscale.
Beneficiario effettivo del conto estero
L’obbligo di dichiarazione nel quadro RW si estende anche ai beneficiari effettivi del conto estero e wuesto significa che chiunque abbia la disponibilità del conto, anche se non ne è il titolare formale, deve segnalare il conto. Questo scenario si verifica spesso quando il conto è intestato a trust o fondazioni, ma le somme sono nella disponibilità del contribuente residente in Italia.
L’obiettivo è garantire la trasparenza fiscale e combattere l’evasione, obbligando i contribuenti a dichiarare non solo i conti direttamente intestati a loro, ma anche quelli di cui possono disporre tramite entità interposte.
Rischi e sanzioni per mancata dichiarazione
Il mancato rispetto dell’obbligo di dichiarazione può comportare sanzioni severe. Se il quadro RW non viene compilato entro 90 giorni dal termine ordinario, è prevista una sanzione fissa di 250 euro. Se il conto estero non dichiarato è detenuto in Paesi non inclusi nella “Black List”, la sanzione varia dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato. Se invece è detenuto in Paesi della “Black List”, la sanzione varia dal 6% al 30%.
Inoltre, l’amministrazione finanziaria può presumere che le somme detenute sui conti esteri non dichiarati provengano da redditi non tassati in Italia, recuperando così le imposte evase.
C’è da considerare che grazie agli accordi internazionali sullo scambio di informazioni fiscali, come il CRS e il FATCA, le autorità italiane hanno gli strumenti per identificare i conti esteri non dichiarati e perseguire l’evasione fiscale.