La Legge 106/2021 per la trasformazione dell’Ordinanza Sostegni bis (DL 73/2021), entrata in vigore il 24 luglio, ha modificato diverse disposizioni del Covid e ha recepito anche alcune delle misure introdotte dall’Ordinanza Lavoro (DL 99/2021 , contestualmente abrogato): al via infatti altre 13 settimane di cassa integrazione straordinaria in deroga per aziende private senza tutele ordinarie.
Includono anche incentivi in base ai quali le aziende tessili, di abbigliamento e di pelletteria beneficiano fruiscono di nuove settimane di cassa integrazione e la nuova tranche di CIGS in deroga per le aziende private senza tutele ordinarie. Si aprono quindi nuove opportunità per le aziende che richiedono l’utilizzo di una procedura di cassa integrazione.
In particolare, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono il proprio lavoro a causa del COVID-19 (comma 1 dell’articolo 8 dell’ordinanza sul sostegno) e che non possono ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, sono concesse ulteriori 13 settimane di CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) fino al 31 dicembre 2021, con la preclusione, per la durata del trattamento, della possibilità di avviare procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo.
I datori di lavoro dell’industria tessile, del confezionamento di capi di abbigliamento e prodotti in pelle e pellicceria, dell’industria della pelle e affini possono usufruire di ulteriori 17 settimane di CIG (cassa integrazione ordinaria) senza versamento del contributo addizionale da utilizzare dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, con il contestuale divieto di licenziare. Dalla data di entrata in vigore della legge (24 luglio) e fino al 31 dicembre 2021, ci sarà inoltre una proroga di sei mesi delle procedure CIGS (art. 44 del Decreto-legge n. 109/2018) concorde con il Ministero del Lavoro, con la partecipazione degli altri Ministeri competenti e Regioni interessate, per i trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale: A beneficiarne le aziende operanti nel settore aereo, con incremento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.