Consulenti e partita IVA

Di Antonia De La Vega 2 minuti di lettura
Partita IVA

Vi sono numerosi dubbi sul’applicabilità del regime IVA al servizio di consulenza in materia di investimenti offerto dalle società di intermediazione mobiliare. Arrivano alcuni chiarimenti dalla giurisprudenza

Un chiarimento necessario ( Con la Risoluzione n. 38/2018 l’Agenzia delle Entrate) alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dell’orientamento espresso sull’argomento dal Comitato IVA nel Working Paper n. 849/2015: “Il servizio di consulenza in materia di investimenti, definito dall’art. 1, comma 5, lett. f) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (di seguito, “TUF”), consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente (potenziale investitore), dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.”

Quando è esente o soggetto ad IVA il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito dalle società? Occorre però precisare che un servizio di consulenza in materia di investimenti fornito da una società non è inquadrabile tra i servizi di intermediazione esenti da IVA se:

  • gli unici interlocutori della società istante sono costituiti esclusivamente dai propri clienti;
  • non vi è alcun rapporto, sia pure indiretto e/o economico, con i soggetti che promuovono gli strumenti finanziari raccomandati.

Gli elementi che caratterizzano il servizio sono pertanto: la personalizzazione del servizio offerto sulla base delle caratteristiche personali del cliente; l’oggetto della raccomandazione che deve riguardare uno specifico strumento finanziario. Dunque, se la società fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti in mancanza di qualsiasi collegamento/rapporto con soggetti che, a vario titolo, siano coinvolti nella realizzazione della proposta di investimento rivolta al cliente, l’attività svolta non può essere inquadrata come un’intermediazione/negoziazione (esente da IVA) secondo la definizione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE e, in senso conforme, dal Comitato consultivo IVA. Pertanto, i servizi erogati dalla società sono soggetti ad IVA.

Condividi questo articolo
Exit mobile version