(Money.it) È oggi possibile – attraverso lo stesso servizio con il quale viene effettuata la richiesta – comunicare la rinuncia al congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità riconosciuto dall’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Come comunicato dall’Inps con il messaggio n. 2600 pubblicato il 10 luglio scorso, lo sportello telematico per l’acquisizione delle richieste di fruizione del congedo straordinario, al quale si può accedere direttamente dall’area personale MyInps oppure avvalendosi del supporto di un intermediario, è stato integrato di una nuova funzionalità con la quale al richiedente viene reso possibile rinunciare al congedo richiesto, rispettando però determinati termini e scadenze.
Anche dopo la messa a punto del nuovo servizio di rinuncia del congedo straordinario, infatti, ci sono comunque delle regole da rispettare in caso di ripensamento, in quanto resta possibile disporre la variazione solamente per alcuni dei periodi richiesti.
A quali periodi di congedo straordinario si può rinunciare
Ricordiamo che il congedo straordinario riconosciuto dalla legge n. 104 del 1992 ha una durata massima di 2 anni. Durata che vale tanto per chi lo richiede quanto per il familiare che viene assistito.
Quindi, Tizio non può comunque richiedere nell’arco della propria vita più di 2 anni di congedo straordinario, neppure se ha l
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