Congedo matrimoniale Inps, quanti giorni ed entro quando richiederlo

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
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(Money.it) Il congedo matrimoniale è il periodo di astensione dal lavoro riconosciuto al dipendente che si sposa, durante il quale l’Inps riconosce un assegno sostitutivo della retribuzione che copre – in parte – l’assenza.

Sono due le domande più comuni che un lavoratore si pone riguardo all’utilizzo del congedo matrimoniale: quanti giorni ne spettano, nonché entro quando va richiesto. Nel primo caso la risposta è semplice visto che la normativa è chiara nel fissare la durata del congedo matrimoniale in 15 giorni di calendario, con l’Inps che ne riconosce l’assegno solamente per 7 di questi (mentre i contratti collettivi obbligano il datore di lavoro a farsi carico del restante periodo); ben diverso è chiarire entro quando va usufruito il congedo matrimoniale, aspetto sul quale più volte è intervenuta la giurisprudenza.

Di questi e di altri aspetti sul congedo matrimoniale ve ne parleremo nel proseguo dell’articolo; quindi, se state per sposarvi e non volete chiedere ferie per passare un po’ di tempo con il coniuge – ad esempio per partire in viaggio di nozze – qui trovate i chiarimenti utili per farne richiesta al datore di lavoro senza commettere errori.

Cos’è il congedo matrimoniale?

Introdotto in Italia nel 1937 esclusivamente a favore degli impiegati, il congedo matrimoniale nel 1941 è stato esteso anche alla classe operaia. Attualmente tutti i contratti collettivi di lavoro prevedono per il lavoratore un periodo retribuito con astensione dal lavoro in occasione del proprio matrimonio.

Non beneficiano del congedo matrimoniale i lavoratori assunti da meno di una settimana e quelli ancora in prova, mentre viene concesso anche in caso di seconde nozze.

Requisiti per il congedo matrimoniale

Il beneficio in oggetto spetta a:

  • operai;
  • apprendisti;
  • lavoratori a domicilio;
  • marittimi di bassa forza;
  • dipendenti da aziende industriali, artigiani, cooperative.

Condizione essenziale è aver contratto matrimonio civile o concordatario (non spetta a chi si sposa solo in chiesa) e anche in caso di unione civile.

Ne sono esclusi, però, coloro che sono dipendenti per:

  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
  • aziende agricole;
  • commercio, credito e assicurazioni;
  • enti locali e statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari ( CUAF ).

Per i lavoratori che ne sono esclusi solitamente interviene il contratto di categoria, il quale prevede delle forme diverse di congedo matrimoniale.

L’Inps riconosce la possibilità di fruire di tale congedo anche ai disoccupati, a patto che questi possano dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio, o unione civile, hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende indu


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