Per usufruire del congedo parentale obbligatorio fissato in 10 giorni con compensazione del 100%, il lavoratore deve contattare preventivamente il datore di lavoro. Vediamo tutti i casi e le procedure per richiedere i benefici.
La nuova normativa è entrata in vigore il 13 agosto 2022 ed è disciplinata dal D.Lgs. 105/2022 (intervenuto con le disposizioni della Legge di Bilancio 2022, che ha prorogato temporaneamente la licenza solo per il 2022).
Prevede diverse ipotesi e regole per i 10 giorni obbligatori (che in caso di nascite multiple sale a 20 giorni):
- non hanno bisogno di essere continui, anche se non possono essere suddivisi in ore;
- devono essere presi entro un lasso di tempo che va da due mesi prima del parto a cinque mesi dopo il parto (lo stesso periodo durante il quale la madre può usufruire del congedo di maternità, ma il congedo obbligatorio è di cinque mesi);
- può essere utilizzato negli stessi termini, anche in caso di morte perinatale del bambino.
Il congedo parentale è erogato al 100% e l’accreditamento dei contributi contingenti vale sia per il diritto che per l’importo della pensione. Se il congedo avviene fuori dal rapporto di lavoro, per avere i contributi condizionati è necessario che i contributi siano già stati versati da almeno cinque anni.
I giorni di ferie possono essere fruiti dal padre anche durante il congedo di maternità di una madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo parentale in alternativa al congedo di maternità.
Il congedo obbligatorio, infatti, si formalizza come un diritto autonomo, e come tale complementare al diritto della madre e indipendente dal congedo di maternità.
Pertanto, se il padre si avvale anche del congedo previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 151/2001 (congedo di maternità in caso di morte o grave malattia della madre), si aggiungono i due benefici.
Come e quando candidarsi
Il padre, che è un lavoratore dipendente, deve comunicare al datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo, con preavviso (il foglio informativo Inps dice con un minimo di 15 giorni di anticipo, ma la legge dice 5 giorni di anticipo). Se il congedo è richiesto in occasione della nascita di un figlio, tale avviso è calcolato in base alla data di nascita stimata.
Pertanto, la richiesta di congedo di paternità obbligatorio (per nascita, adozione o affidamento di figli) è presentata al datore di lavoro per iscritto, ovvero attraverso il sistema informatico aziendale per la gestione dell’assistenza e/o dei permessi. Il datore di lavoro comunicherà quindi all’INPS i giorni utilizzati.
Se il servizio è pagato direttamente dall’INPS, la domanda va presentata all’ente previdenziale, come negli anni precedenti (servizio speciale on line; contact center allo 803 164 (gratuito da fisso o 06 164 164 da cellulare); autorità patrocinate e intermediari dell’istituto).