Nel campo dell’imprenditorialità, il concordato preventivo, è uno di quegli strumenti che la legge offre a un imprenditore di fronte a una situazione di crisi aziendale o insolvenza.
Situazioni che possono capitare quando si è imprenditori. E raggiungere un accordo con i creditori, permette di evitare spiacevoli conseguenze come il fallimento.
Lo strumento considerato consente di raggiungere un accordo che determina il soddisfacimento di rapporti di credito anche parziali.
L’aggettivo preventivo si riferisce al fatto che impedisce procedure concorsuali che potrebbero derivare da un possibile dissesto finanziario.
Concordato preventivo: la legislazione vigente
Dal punto di vista regolamentare, questo strumento è regolato dal regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942. Tuttavia, la normativa è stata recentemente aggiornata dal legislatore.
Quest’ultimo è intervenuto per ristrutturare l’istituto al fine di facilitare la riabilitazione e la prosecuzione delle attività aziendali. Lo scopo della convenzione con i creditori è soddisfare le esigenze sia del proprietario, dell’imprenditore in situazione di difficoltà, sia dei creditori.
Quindi, dal punto di vista del debitore, con l’aiuto di questo strumento, può evitare tutte le azioni coercitive e mantenere inalterate le sue attività, nonostante alcune restrizioni.
Dall’altro lato, dal punto di vista dell’istituto di credito, si può evitare la lunga attesa legata al fallimento e ottenere una parziale soddisfazione del debito dovuto.
Non si può negare, oltre agli interessi dei soggetti coinvolti nella causa, che il concordato preventivo avvantaggia anche l’interesse societario, poiché attraverso di esso si evita la chiusura delle imprese e si evita la perdita di posti di lavoro.
I requisiti del concordato preventivo
L’ammissione richiede determinate condizioni. Sono esclusi dalla collusione con i creditori e dalle procedure concorsuali gli imprenditori con le seguenti caratteristiche:
- Chi ha un patrimonio annuo che non superi la soglia di 300.000 euro per i tre anni fiscali antecedenti la data di presentazione della domanda o dall’inizio delle operazioni;
- Nello stesso periodo hanno raggiunto un importo complessivo che non ha superato i 200.000 euro lordi;
- L’importo del debito non supera i 500.000 euro.
Queste condizioni vengono aggiornate ogni tre anni in base alle disposizioni del Ministero della Giustizia. Secondo le disposizioni di legge, un imprenditore in stato di crisi o insolvenza ha la possibilità di offrire ai creditori un concordato preventivo basato su un piano specifico.