Con l’arrivo della nuova legge ci sono numerose novità in materia IMU, IVA e IRAP

Di Antonia De La Vega 2 minuti di lettura
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Con la legge n.122 di conversione del DL Semplificazioni, ufficialmente in vigore da questo agosto, arrivano anche tante novità in materia di IVA e altre riferite alle dichiarazioni IRAP e IMU. Il tutto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto 2022.

Le novità della Legge n.122

Per quanto concerne la “Dichiarazione IMU” per gli enti non commerciali, è prevista una nuova scadenza:  grazie alla proroga ottenuta si potrà attendere fino al 31 dicembre 2022 per la presentazione della Dichiarazione IMU per l’anno 2021. Anche il pagamento dell’IVA avrà un nuovo calendario.

La scadenza per l’invio dei modelli Intrastat (ovvero elenchi riepilogativi per soggetti passivi IVA nelle operazioni intra-UE da e verso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato) all’Agenzia delle Dogane è stata posticipata e deve essere inviata il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Per le comunicazioni LIPE IVA relative al secondo trimestre: l’invio va effettuato entro il 30 settembre.

Ecco il calendario delle nuove scadenze annuali LIPE IVA

  • primo trimestre 31 maggio;
  • secondo trimestre 30 settembre;
  • terzo trimestre 30 novembre;
  • quarto trimestre 28 febbraio.

Dichiarazione IRAP

Arrivano novità anche relative alle Deduzioni sul personale nel Modello IRAP 2022.  Le diverse deduzioni IRAP riferibili ai dipendenti a tempo indeterminato possono entrare a far parte di  un’unica deduzione cumulativa con l’obiettivo di semplificare la compilazione della dichiarazione IRAP. Inoltre è prevista anche la possibilità di compilare il modello 2022 non facendo riferimento alla Risoluzione n 40/2022, anzi si precisa che, per il primo anno, è possibile seguire ancora le precedenti istruzioni sebbene l’Agenzia delle Entrate abbiaaggiornato le istruzioni di compilazione della sezione specifica.

Dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022, in riferimento all’IRAP è anche previsto ciò che è già in vigore ed avviene ai fini IRES ovvero diventano fiscalmente rilevanti i componenti di reddito imputati in bilancio a causa della correzione di errori contabili nell’esercizio stesso in cui si corregge l’errore.

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