Comodato d’uso, ora si può fare online: ma occhio a questi errori

Di Redazione FinanzaNews24 6 minuti di lettura
Fisco, tasse e tributi cartelle

(QuiFinanza.it) Una delle novità più interessanti delle semplificazioni burocratiche di questi ultimi anni è la possibilità, per il cittadino, di effettuare autonomamente, rapidamente e con una semplice procedura online pratiche che prima richiedevano ore di attesa all’Agenzia delle entrate, all’INPS o in altri uffici pubblici.

È ad esempio il caso del compromesso per acquistare una casa e del comodato d’uso, atto attraverso il quale una persona, detta comodante, mette a disposizione di un altra persona, detta comodatario, un bene che può essere mobile o immobile. Il contratto consente ad una delle due parti di servirsi del bene per un determinato periodo di tempo, che può però essere anche indeterminato, cioè senza una data di scadenza precisa, soltanto con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto non appena il comodante ne facesse richiesta. Il comodato è quasi sempre gratuito.

Il caso più diffuso riguarda l’utilizzo di una casa, ad esempio dato da un genitore a un figlio, o da un fratello a un altro. Il contratto di comodato può essere in forma verbale o scritta. Il nostro consiglio è quello di sfruttare la versione scritta, per avere traccia dell’accordo stesso. Questo è vero soprattutto se ci sono in ballo altre questioni, come, nel caso dell’utilizzo di una casa, la possibilità ad esempio di usufruire dei vari bonus ristrutturazione previsti dalla normativa vigente.

Attenzione che il comodato scritto deve essere obbligatoriamente registrato. I comodati di beni immobili sono soggetti a registrazione se:

  • redatti in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell’atto
  • stipulati in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione (come per esempio per fruire dell’agevolazione IMU).

Ma a chi si effettua la registrazione? All’Agenzia delle entrate. Chi la deve fare? Indifferentemente o il comodante o il comodatario.

Comodato d’uso cartaceo presso l’Agenzia delle entrate

Ora, il comodato si può continuare a fare anche compilando l’apposito modulo cartaceo e consegnandolo per la registrazione all’Agenzia delle entrate. Si tratta del modello 69, che bisogna portare nell’ufficio territorialmente competente rispetto al luogo in cui è situato l’immobile.

Il modello deve essere presentato in duplice copia: tipologia dell’atto “Contratto verbale di comodato”. Entrambe le copie devono essere firmate in originali dal comodatario e dal comodante. Una copia rimane all’Agenzia delle entrate, l’altra timbrata resta al proprietario della casa.

Per registrare il contratto di comodato, è necessario versare l’imposta di registro pari a 200 euro. Il versamento va effettuato tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1550. A questo si aggiunge l’imposta di bollo. Servono marche da bollo da 16 euro, una ogni 4 fogli, ciascuno da massimo 100 righe (attenzione che la data di emissione delle marche da bollo non deve essere successiva alla data di stipula del contratto).

Comodato d’uso online sul sito dell’AE: il modello RAP

La novità relativamente recente è che ora il comodato d’uso si può fare tranquillamente anche online, dal proprio computer o persino smartphone, in pochi minuti. Dal 20 dicembre 2022 è attivo sul sito dell’Agenzia delle Entrate il cosiddetto nuovo modello RAP (“Registrazione di Atto Privato”), che si può compilare e inviare esclusivamente online, da casa, attraverso il sito stesso, semplicemente dalla propria area riservata, cui si accede tramite la propria identità digitale: SPID, CIE o CNS o credenziali del sito dell’AE. Sicuramente con SPID è più immediato.

In pochi passaggi si può inviare la richiesta di registrazione del comodato d’uso e, se necessario, allegare alla domanda una serie di documenti, come planimetrie, regolamenti di condominio, ecc.

Un altro vantaggio molto utile per l’utente è che il software calcola automaticamente anche le imposte, le sanzioni e gli interessi, eventualmente dovuti in autoliquidazione. L’utente deve solo calcolare il numero di pagine del contratto di comodato allegato, tenendo presente che per pagina si intendono i fogli, cioè 4 facciate ognuno da 100 righe scritte massimo.

Occhio a questi errori super comuni

Attenzione però, perché bisogna fare un passo indietro per non sbagliare. Prima di arrivare alla domanda online di comodato, è necessario aver sottoscritto tra le parti un documento scritto: basta un semplice word che trovate facendo una ricerca online digitando “contratto di comodato d’uso online”. Questo passaggio è fondamentale perché poi, al momento della compilazione online del modello RAP, questo documento va allegato.

E qui si presenta per molti utenti uno scoglio, come abbiamo potuto verificare anche noi di QuiFinanza. Qualunque documento allegato – contratto di comodato precedentemente redatto in word e firmato, planimetrie, atti ecc – va necessariamente trasformato o in formato PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b) o TIF e/o TIFF.

Attenzione perché non tutti i PDF


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