(Money.it) L’assegno di mantenimento o divorzile stabilito dal giudice è un vero e proprio obbligo che pone l’ex coniuge o genitore in condizione di debitore nei confronti del beneficiario. Si configura dunque un diritto di credito in capo all’ex coniuge o ai figli, che possono adire le vie legali per obbligare il debitore all’adempimento. Allo stesso tempo, il coniuge/genitore più forte economicamente può opporsi contro l’assegno di mantenimento o chiederne l’eliminazione in un secondo momento. Esistono diverso circostanze, infatti, che consentono di non pagare l’assegno di mantenimento in maniera legale chiedendo al giudice di aggiornare la richiesta o prevenendo con soluzioni alternative, qualora si prospetti questa possibilità.
Licenziamento o riduzione dello stipendio e/o del patrimonio
L’assegno di mantenimento è finalizzato a tutelare l’ex coniuge più debole dal punto di vista economico, oppure a mantenere i figli non ancora autosufficienti e in grado di mantenersi. Di conseguenza, la misura e l’obbligatorietà dell’assegno di mantenimento sono considerati in ragione del reddito percepito dal soggetto obbligato. In caso di brusca diminuzione delle capacità reddituali e patrimoniali del debitore l’assegno di mantenimento può essere ridotto o perfino annullato, naturalmente soltanto se il soggetto in questione non ha agito dolosamente per fingere questa situazione.
Annullamento del matrimonio
L’assegno di mantenimento non è dovuto quando il matrimonio viene annullato. Quando il tribunale ordinario e/o la Sacra Rota determinano la nullità del matrimonio, quest’ultimo cessa di produrre i suoi effetti anche retroattivamente, impedendo pertanto qualsias
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