(Money.it) I rapporti di lavoro, come si sa, possono terminare anche senza il licenziamento. Nel caso il lavoratore decida di non proseguire la sua esperienza in azienda, potrà liberamente scegliere la via delle dimissioni, rispettando però alcune regole fissate dalla legge. In verità, a seguito dell’introduzione delle dimissioni telematiche, i dubbi dei dipendenti in tema di dimissioni non sono oggi pochi: la normativa infatti è assai articolata ed orientarsi tra le varie regole può non essere facile.
In particolare nel corso di questo articolo intendiamo occuparci di una specifica questione in tema di dimissioni e rispondere alla seguente domanda: come si può modificare la data delle dimissioni? Ovvero quali accorgimenti adottare? Lo scopriremo di seguito, non prima però di aver ricordato alcuni punti chiave sul meccanismo delle dimissioni, tra cui il rispetto del cosiddetto preavviso. Essi ci torneranno utili per aver chiaro il contesto di riferimento e dunque comprendere appieno i contenuti della risposta al rilevante quesito pratico che ci siamo appena posti. I dettagli.
Cosa sono le dimissioni?
Le dimissioni altro non sono che l’atto con il quale un lavoratore subordinato recede in modo unilaterale dal contratto che lo vincola al datore di lavoro. Con il d. lgs. n. 151 del 2015, in attuazione del Jobs Act, è stata introdotta la procedura telematica di dimissioni (e della risoluzione consensuale del contratto di lavoro), e questo nella volontà di contrastare con forza il fenomeno illecito delle cosiddette “dimissioni in bianco”. Queste ultime sono le dimissioni che venivano fatte firmare dal datore di lavoro al momento dell’assunzione, e quindi nel momento in cui la posizione dello stesso lavoratore o lavoratrice è più debole, per essere usate all’occorrenza per mandarlo via in una data futura.
Perciò dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie dei lavoratori e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite un’apposita procedura online dal sito www.cliclavoro.gov.it. L’accesso all’area riservata è consentito con le proprie credenziali SPID o CIE e con essa sarà possibile compilare il form di dimissioni online ed inviare poi il modulo compilato (che sarà peraltro inoltrato d’ufficio anche alla PEC del datore di lavoro).
Attenzione però, perché contrariamente a quanto si potrebbe pensare, detta innovazione non vale per tutti i lavoratori ed anzi, se non si rientra tra i lavoratori obbligati all’iter online, il solo modo di recedere dal rapporto di lavoro resta il presentare la lettera di dimissioni al datore. Tra i lavoratori esonerati abbiamo importanti categorie quali ad es. i di
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