Come fruire del Il credito d’imposta spettante per acquisto prima casa

Di Antonia De La Vega 2 minuti di lettura
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Esistono diversi modi per fruire del credito d’imposta spettante per acquisto prima casa

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i crediti d’imposta per operazioni immobiliari legate alla prima casa. Tali crediti possono essere fruiti  per intero o anche parzialmente, inoltre possono essere fruite diminuendo altre imposte oppure in compensazione in dichiarazione dei redditi. 

Quando ci riferiamo ad un acquisto di un immobile con agevolazione prima casa per riacquisto entro un anno dalla vendita di un’altra abitazione principale), il credito d’imposta spettante può non essere fruito integralmente al momento del rogito notarile se il credito risulta superiore all’imposta di registro. Pertanto, se utilizzato solo parzialmente, l’importo residuo potrà essere utilizzato in diminuzione dalle imposte IRPEF oppure in compensazione delle somme dovute.

Questo stesso credito residuo, invece, non potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e neppure per quelle su successioni e donazioni, se si tratta di atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. Per le imposte dovute per tali atti e denunce, infatti, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo. Dunque, il bonus fiscale prima casa, se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, può essere fatto valere come detrazione in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva, oppure in compensazione nel periodo di imposta corrispondente. Per riassumere, il contribuente può utilizzare il credito in diminuzione dall’imposta di registro per l’atto che lo determina, oppure può utilizzarlo nei seguenti modi:

  • per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dalle imposte sui redditidelle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare
  • successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

 

 

 

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