Come cambia il cedolino della pensione a maggio

Di Gianluca Perrotti 3 minuti di lettura
opzione donna pensioni

Se sei un pensionato INPS e hai notato qualcosa di diverso nella pensione di maggio leggi questo articolo per scoprire come consultare il tuo cedolino e comprendere le voci presenti in esso.

La notizia è riportata dal sito dell’INPS e ribadisce anche come si consulta il cedolino della pensione tramite servizio online. Questo documento consente infatti ai pensionati di verificare l’importo erogato o mensilmente  dall’INPS e di indagare sulle variazioni possibili  di tale importo.

Sul sito INPS sono riportate riportate le  informazioni sul cedolino della pensione di maggio 2022 pagato con valuta 2 maggio.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021. Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di maggio, oltre all’ IRPEF mensile vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2021. Queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2022, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2022. Inoltre, nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2021 abbia determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, prosegue la rateazione del recupero fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010). Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2022. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali”. 

L’INPS spiega al contribuente anche l’attribuzione dell’aumento di detrazione previsto all’articolo 1, comma 2, lettera b), punto 2 e punto 4, dividendolo in due importi:

  • pari a 50 euro annui ai pensionati che abbiano un reddito complessivo superiore a 25.000 ma non a 29.000 euro.
  •  pari a 65 euro annui, ai pensionati che abbiano un reddito complessivo superiore a 25.000 ma non a 35.000 euro.

Sono stati, inoltre, corrisposti i conguagli dovuti per i periodi precedenti”.

 

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