L’e Entrate’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Circolare n. 4 del 23 febbraio con chiarimenti sull’imposta straordinaria a carico delle banche, introdotta dall’articolo 26 del decreto legge n. 104/2023. Vediamo insieme i principali punti trattati dalla Circolare:
Ambito soggettivo
La Circolare fornisce istruzioni operative sull’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria, garantendo uniformità di azione agli Uffici.
Base imponibile
Viene chiarito che la base imponibile è determinata applicando un’aliquota del 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia.
Quantificazione e versamento dell’imposta
Si spiega che l’imposta è determinata sull’eccedenza del margine d’interesse di almeno il 10% rispetto all’esercizio precedente. Viene stabilito un tetto massimo all’importo dell’imposta e sono indicate le modalità e i termini per il versamento.
Costituzione della riserva non distribuibile
Si introducono regole per la costituzione della riserva non distribuibile, con la possibilità per le banche di destinare un importo alla stessa in luogo del versamento dell’imposta.
Imposizione in caso di distribuzione della riserva
Viene chiarito che in caso di distribuzione della riserva non distribuibile si applica un’imposta specifica.
Casi particolari: banche in fase di StartUp
Sono previste regole e modalità di determinazione della base imponibile per le banche che iniziano l’attività nel corso degli esercizi interessati.
La Circolare fornisce anche chiarimenti su aspetti tecnici dell’imposta straordinaria, come la determinazione del margine d’interesse e la base imponibile.