Collaborazione occasionale e congedo straordinario 104: analizziamo sinteticamente la compatibilità

Di Francesca Parisi 2 minuti di lettura
Legge 104

Il congedo straordinario 104 è un beneficio previsto dalla legge per coloro che assistono familiari con disabilità e garantisce due anni di permesso dal lavoro, mantenendo il posto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione. Ma cosa succede se durante questo periodo si desidera svolgere una consulenza occasionale emettendo ricevute di collaborazione?

Cerchiamo di fare chiarezza

La risposta a questa domanda non è così semplice come potrebbe sembrare. La legge che regola il congedo straordinario 104 prevede che il dipendente non possa svolgere alcun tipo di attività lavorativa durante il periodo di permesso. Questo divieto è stato confermato anche dalla legge 53/2000 che disciplina il congedo biennale per assistere familiari con disabilità.

La natura occasionale dell’attività lavorativa potrebbe far pensare che non ci siano problemi, ma è importante sottolineare che la normativa vigente non fa distinzioni in base alla frequenza o alla tipologia dell’attività. Il divieto di lavorare durante il congedo straordinario è assoluto e non ammette deroghe.

Rivolgiamoci all’INPS

Tuttavia, è sempre consigliabile verificare la propria situazione specifica con l’INPS o con un esperto del settore, fornendo tutta la documentazione necessaria per valutare eventuali compatibilità. Questo passaggio è fondamentale per evitare di perdere il beneficio del congedo straordinario o di incorrere in sanzioni inaspettate.

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