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Il settore assicurativo è in subbuglio per l’esposto all’Antitrust di carrozzieri, periti, agenti e familiari di vittime della strada contro le clausole vessatorie dei contratti RC Auto. L’associazione dei consumatori Assoutenti chiede a governo, Parlamento e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un intervento a tutela di tutte le parti in causa. Le realtà coinvolte con Assoutenti sono Adusbef (l’Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari e finanziari), Casa del Consumatore, CTCU, Codici, Confconsumatori, Movimento Consumatori, SNA, Federcarrozzieri, ACpGE, AIFVS (Associazione familiari e vittime della strada) e AIPED (Associazione italiana periti estimatori danni). Ma cosa sono di preciso le clausole vessatorie e perché sono ancora al centro del dibattito?
Clausole vessatorie: cosa sono e come funzionano
Le clausole contrattuali (o patti accessori) sono inserite in ogni tipologia di contratto, inclusa l’RC Auto. In caso di sinistro, ci sono clausole come quella di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell’assicurato, se il veicolo è guidato da una persona senza patente, in stato di ebbrezza o under the influence, al di sotto dei 26 anni; quella del bonus protetto, quella di ripensamento (ovvero far valere il diritto di recesso) e la garanzia cristalli, che copre l’assicurato sulle spese per parabrezza, vetri laterali e lunotto posteriore ma lo lascia scoperto per i fari e i retrovisori interni ed esterni. Per clausole vessatorie si intendono quelle che limitano i diritti dell’assicurato, considerato parte debole nel contratto, e creano uno squilibrio nel rapporto con la compagnia.
L’articolo 33 del Codice del consumo (il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) considera vessatorie le clausole inserite nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista “che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Naturalmente una clausola che si dimostra essere vessatoria viene annullata per legge e non ha effetto. Ma se il consumatore ha firmato e sottoscritto (consapevolmente o meno) il contratto e quindi il testo della clausola, quella clausola rimane valida.
Quali sono le clausole vessatorie nelle RC Auto? Gli esempi
Un classico esempio di clausola vessatoria è l’imposizione del rinnovo del contratto all’assicurato, nonostante l’abolizione del tacito rinnovo nelle polizze RC Auto introdotto dal Codice delle assicurazioni private, ovvero il Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il contratto di assicurazione obbligatoria ha durata annuale: si risolve in automatico alla sua scadenza naturale, non può essere tacitamente rinnovato. Dopo l’entrata in vigore del risarcimento diretto, l’attenzione si è concentrata sulla scelta dei professionisti per la riparazione.
La clausola vessatoria finita nel mirino di Assoutenti è l’obbligo di riparazione presso le carrozzerie convenzionate (in cambio di uno sconto sulla polizza o pena il pagamento di una penale in caso contrario) e il divieto di cessione del credito. Le associazioni di carrozzieri, periti e agenti ritengono che le compagnie assicurative non rispettano l’articolo 148 comma 11 bis del Codice delle assicurazioni private che prevede a favore dell’assicurato il diritto di avvalersi di meccanici e carrozzieri di fiducia per la riparazione dell’auto o moto danneggiata e non di essere obbligato a rivolgersi a quelli indicati dalle stesse imprese assicuratrici. Questo tipo di clausola vessatoria danneggia sia l’automobilista assicurato che il carrozziere indipendente, non legato alle reti delle compagnie.
Nel Capo IV dedicato alle procedure liquidative, il Codice delle assicurazioni private specifica il funzionamento della procedura di risarcimento nell’articolo 148. Secondo il comma 11 bis:
Resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l’impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
Nella clausola del risarcimento in forma specifica, se l’assicurato accetta la carrozzeria convenzionata, la compa
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