CIG senza contributo addizionale
Misura inserita nel Sostegni bis (articolo 3 dl 73/2021), prevede l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per tutti i datori di lavoro che applicano la cassa da luglio fino a dicembre. La platea dei riferimento è esattamente quella per cui è decaduto l’obbligo di licenziamento, ed è quindi evidente l’obiettivo di agevolare gli ammortizzatori per evitare risoluzioni dei contratti. Attenzione: sono escluse le imprese che hanno diritto alla sola CIGS, quindi esercenti attività commerciali e agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, i partiti politici e le imprese del trasporto aereo, a prescindere dal numero dei dipendenti. L’esonero spetta per le domanda di CIG dal primo luglio al 31 dicembre 2021, con presentazione delle domande analoghe alla CIG ordinaria. Attenzione: esclusivamente per le imprese che hanno interamente utilizzato le 13 settimane di cassa Covid del primo dl Sostegni, l’inizio della CIG senza contributo può essere fissato al 28 giugno presentando domanda entro fine agosto.
CIGS dopo quinquennio mobile
Prevista dall‘articolo 4, comma 8, del dl 99/2021, poi confluito nella legge di conversione del Sostegni bis, la misura concede 13 settimane di CIGS utilizzabili dal primo luglio al 31 dicembre 2021 ai datori di lavoro che hanno raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, come stabiliti dall’articolo 4 e dall’articolo 22, comma 5, del dlgs 148/15. Non si paga il contributo addizionale. Attenzione: chi utilizza questa CIG aggiuntiva, non può licenziare fino al 31 dicembre 2021.
Tessile, abbigliamento e pelletteria
Questi settori (codici ATECO 13, 14 e 15), pur appartenendo all’industria, continuano ad avere il divieto di licenziamento fino al 31 ottobre 2021. Il Sostegni bis (articolo 50-bis, comma 2), prevede 17 settimane di cassa Covid utilizzabili dal 31 luglio al 31 ottobre 2021, senza il pagamento del contributo addizionale. Per i datori di lavori che avevano già esaurito le 13 settimane di cassa Covid previste dal primo decreto Sostegni, possono chiedere queste nuove 17 settimane a partire dal 28 giugno 2021, invece che dal primo luglio. I datori di lavoro che, invece, non hanno utilizzato, in tutto o in parte, la precedente cassa Covid, possono chiedere le 17 settimane a partire dal primo luglio.