L’Agenzia delle Entrate ha risposto a un interpello presentato da un curatore fallimentare, e ha fornito indicazioni sull’esigibilità dell’IVA per operazioni antecedenti il fallimento e sulla corretta compilazione della dichiarazione annuale IVA, in conformità con l’articolo 8 del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
L’azienda, dichiarata fallita nel 2023, ha continuato a operare nel settore della distribuzione di energia elettrica e gas per garantire il servizio agli utenti fino al trasferimento delle utenze a un altro gestore e il curatore ha richiesto il pagamento delle fatture non emesse, sia per il periodo antecedente il fallimento che per quello successivo, emettendo le relative fatture post-fallimento.
Problemi nella ripartizione dei consumi
Il curatore ha chiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti su come compilare la dichiarazione annuale IVA per il 2023, distinguendo tra operazioni antecedenti il fallimento e quelle successive, e come gestire l’IVA per servizi di fornitura di energia elettrica e gas resi e ricevuti prima e dopo il fallimento ma fatturati successivamente.
Compilazione della dichiarazione annuale IVA
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se l’evento generatore del debito IVA si verifica prima dell’apertura della procedura concorsuale, l’IVA dovuta deve essere inclusa nella ripartizione dell’attivo con gli altri crediti concorsuali e non esiste una modulistica specifica per segregare il debito IVA emerso in un periodo diverso da quello di apertura della procedura concorsuale.
Il curatore deve presentare la dichiarazione annuale IVA con due moduli distinti:
- Nel primo modulo, barrando la casella del rigo VA3, devono essere riportate le operazioni effettuate nel periodo ante fallimento, con l’IVA divenuta esigibile o detraibile nel 2023.
- Nel secondo modulo, vanno indicate le operazioni attive e passive effettuate nel periodo d’imposta 2023.
Secondo le istruzioni del modello, eventuali debiti IVA relativi al periodo ante fallimento non possono essere compensati o sommati con quelli del periodo successivo e l’eccedenza a credito IVA può essere utilizzata per compensare debiti fiscali e contributivi maturati dopo l’apertura del fallimento.
Rimane l’obbligo per la curatela di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni ante fallimento, la cui imposta è divenuta esigibile dopo l’apertura del fallimento, per consentire l’insinuazione tardiva al passivo.