(Money.it) La scelta dei testimoni di nozze è sicuramente importante per gli sposi, indubbiamente mossi da motivazioni affettive e sentimentali. Per non avere sorprese, tuttavia, è bene non lasciarsi sopraffare dall’emozione del momento e tener conto nella decisione anche della legge. Scopriamo chi non può essere scelto come testimone di nozze e quali sono i requisiti per il rito civile e per quello canonico o concordatario. Si ricorda poi che relativamente alla regolamentazione civile, la normativa sui testimoni è equiparata anche per le unioni civili.
Chi non può essere scelto come testimone di nozze, i requisiti
I testimoni di nozze sono figure rilevanti dal punto di vista civile e non solo per il diritto canonico. La figura del testimone di nozze non è quindi puramente religiosa, come accade per esempio per padrini e madrine. Di conseguenza, per il matrimonio civile o concordato e la trascrizione di quello canonico bisogna osservare i requisiti stabiliti dal Codice civile. In particolare, la legge italiana chiede che i testimoni siano maggiorenni e capaci di intendere e di volere. Così, le persone che non possono fare i testimoni sono:
- Minorenni;
- interdetti;
- inabilitati;
- incapaci anche solo momentaneamente (ecco perché il testimone di nozze non può presenziare alla funzione da ubriaco, per esempio).
Questi requisiti (insieme alla cittadinanza), come anticipato, attengono all’ordinamento civile e non sono nemmeno menzionati dal diritto canonico, il quale si limita a richiedere la loro presenza ai fini della validità. D
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