Come nella relazione di una coppia, prima o poi tutto può scomparire e la separazione arriva. Inevitabilmente, a quel punto, dover dare un’occhiata al contratto per poter stabilire con certezza cosa appartiene a uno e cosa corrisponde all’altro. Una delle domande che molte persone si pongono è proprio questa: quando si desidera cambiare operatore telefonico, è necessario restituire il modem? O puoi usarlo più tardi in modo da non doverne prendere un altro?
Iniziamo a specificare immediatamente una cosa: quando una compagnia telefonica ti vende un abbonamento Internet e ti fornisce un modem gratuito, ci sono due cose da considerare. Il primo: raramente lo fornirai “gratuitamente”, ma questo trasferimento di prestito sarà incluso nella tariffa che pagherai ogni mese o ogni due mesi, a seconda delle condizioni che hai concordato. Il secondo: fornitura gratuita non significa che l’operatore ti consegni il dispositivo: semplicemente “lo presta” ogni volta che utilizzi i suoi servizi. Quindi, in caso di divorzio, ovvero per il cambio dell’operatore telefonico, il modem deve essere restituito, poiché si tratta di un bene appartenente alla società e non al cliente. Quindi i giudici del Lazio Tar hanno recentemente deciso.
Prima di spiegare come viene restituito il modem, vediamo come viene ricevuto e in quali condizioni. Al momento della firma del contratto con l’operatore telefonico, il cliente riceverà un modem gratuito, ovvero il dispositivo che si collega alla linea telefonica per poter accedere a Internet e che, nei modelli ora disponibili praticamente ovunque, fornisce il segnale wi-fi per la navigazione remota con dispositivi portatili (tablet, smartphone, laptop, ecc.).
Abbiamo detto che il client riceve il modem gratuitamente, ma sarebbe più corretto specificare che è concesso con un prestito gratuito. Un altro non è, come abbiamo detto prima, che si tratta di un prestito. Fondamentalmente la compagnia dice: ti lascio usare un dispositivo mio, ma di chi hai bisogno per ricevere il servizio che fornisco. Nel momento in cui non vuoi più stare con me e andare da un operatore concorrente, ridammi ciò che ti ho prestato ora. Tutto sommato, il discorso continua.
Oltre al principio di base, tuttavia, ci sono alcuni chiarimenti da parte dell’Autorità per le comunicazioni che dovrebbero essere segnalati. Ad esempio, l’operatore deve chiarire fin dall’inizio quali condizioni vende l’apparecchio, ovvero quando e come è disposto a garantire assistenza e manutenzione. Inoltre, è necessario inserire in bianco e nero se il modem è gratuito per l’intera durata della fornitura o se il cliente non paga solo per un determinato periodo di tempo e, dopo tale periodo, la vendita del prestito è soggetta ai prezzi nella fattura o ci sono servizi a pagamento aggiuntivi.
Ovviamente, quanto sopra si riferisce al caso in cui il cliente accetta il modem dell’operatore con il quale ha stipulato il contratto telefonico. Ora, probabilmente ti starai chiedendo se devi accettare quel dispositivo o se puoi installarne un altro che hai già, che funziona alla grande e ti libera da tutte le restrizioni.
Secondo una direttiva dell’Unione Europea approvata alcuni anni fa ed anche in vigore in Italia, una compagnia telefonica non può collegare la fornitura di Internet al fatto che il cliente prende anche il modem. Bruxelles dichiara che gli utenti finali hanno il diritto “di utilizzare le apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla posizione dell’utente finale o del fornitore o dalla posizione, origine o destinazione delle informazioni, contenuti, applicazioni o servizi, attraverso il Accesso ad Internet “. In breve, hai la possibilità di accettare l’equipaggiamento proposto dall’operatore, utilizzare l’equipaggiamento dell’azienda a cui eri precedentemente abbonato o andare al negozio per acquistare quello che ti piace e che più ti si addice.
Condivide il principio di AgCom, ovvero l’autorità di comunicazione, attraverso una risoluzione che stabilisce la libertà del consumatore di scegliere il modem che desidera. Per il Garante, infatti, un operatore telefonico non può, da un lato, “rifiutare di collegare apparecchiature terminali alla rete se quello scelto dall’utente soddisfa i requisiti di base della legislazione europea e nazionale” e, dall’altro, non ha nemmeno il diritto di “imporre costi aggiuntivi o ritardi ingiustificati all’utente finale, o inibire l’uso o discriminare la qualità dei singoli servizi inclusi nell’offerta, se è collegato a un modem di loro scelta”.