Arriva nuovo modello di comunicazione per la cessione del credito o lo sconto in fattura sulle detrazioni edilizie
Il nuovo modello per segnalare la cessione del credito o lo sconto in fattura di lavori edili è online e recepisce le novità introdotte dall’Ordinanza Antifrode (D.Lgs. 157/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021). In accordo con le novità della normative è ora necessario richiedere e ricevere conferma dei dati di documentazione sulla sussistenza delle condizioni che danno diritto alla detrazione fiscale se si sceglie di cedere il credito o di avere lo sconto in fattura. Finora questo era obbligatorio valeva solo per il Superbonus, ora concerne tutti i lavori edili dove ci sono degli incentivi o delle agevolazioni.
È inoltre necessario richiedere e ottenere il visto di conformità dei dati della documentazione sui lavoro che danno effettivo diritto alla detrazione d’imposta. Se si sceglie la cessione del credito o sconto fattura nei casi di interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica occorre fare lo stesso. Occorre anche la verifica del rilascio delle asseverazioni tecniche e di congruità delle spese.
Sono gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, commercialisti, periti commerciali e consulenti del lavoro), o CAF a rilasciare il visto. Inoltre, il soggetto che rilascia il visto per soddisfare i requisiti deve anche assicurarsi che i professionisti responsabili abbiano fornito le necessarie dichiarazioni sostitutive e certificati e che abbiano stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile. Il visto corrispondente deve essere rilasciato dal responsabile del Centro di Assistenza Fiscale (CAF) che deve essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti, dei Periti Commerciali o dei Consulenti del Lavoro; iscritto all’albo dei revisori contabili; Iscritto il 30 settembre 1993 agli incarichi di Periti ed Esperti ricoperti dalla Camera di Commercio, Artigianato e Agricoltura nella sottocategoria tributaria, con laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equipollente o laureato in Giurisprudenza.
Per gli interventi effettuati nelle aree comuni degli edifici le comunicazioni possono essere inviate
– dal soggetto che ha rilasciato il visto di conformità;
-dall’amministratore di condominio (direttamente o per interposta persona) o, in sua assenza, uno dei condomini designati.
In tali casi, l’emittente del visto deve verificare e confermare i dati delle dichiarazioni sostitutive e dei certificati, nonché i dati delle dichiarazioni sostitutive e dei certificati degli interventi abilitati al Superbonus. I lavoro alle parti comuni dell’edificio sono dirette esclusivamente dalla persona che ha rilasciato il visto corrispondente.
La comunicazione delle opzioni per l’utilizzo delle detrazioni o sconto in fattura deve adeguarsi alla nuova normativa.