Da luglio non è più prevista la cassa Covid con l’unica eccezione dei settori tessile, abbigliamento e pelletteria, ma restano ammortizzatori sociali per le imprese che hanno esaurito le settimane di CIG ordinaria e straordinaria e agevolazioni per accedervi. Il Legislatore, inoltre, dopo lo sblocco dei licenziamenti nell’industria e nell’edilizia, ha definito nuovi strumenti per preservare i livelli occupazionali e favorire la ripresa, nell’ambito dell’imminente riforma degli ammortizzatori sociali prevista in autunno. Intanto, la circolare INPS 125/2021 fornisce un quadro completo degli strumenti utilizzabili fino al 31 dicembre 2021.
Dal primo luglio è decaduto il blocco dei licenziamenti per l’industria e l’edilizia con l’eccezione dei settori tessile, abbigliamento e pelletteria, che non possono interrompere i rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo fino al 31 ottobre. Fino a questa stessa data, resta il blocco per commercio e servizi e per le imprese che utilizzano la cassa integrazione, per la quale è previsto anche un esonero dal contributo addizionale fino al 31 dicembre. Oltre alla CIG e CIGS ci sono nuove fattispecie di cassa ma comunque diverse da quella con causale COVD-19 sperimentata nell’ultimo anno.
Prevista dal Sostegni bis (articolo 40 dl 73/2021), è utilizzabile indipendentemente dal numero di dipendenti dai datori di lavoro ricompresi nell’articolo 8, comma 1, del dl 41/2021 (con diritto a CIG e CIGS): è un trattamento straordinario di integrazione salariale caratterizzato da criteri di calcolo e durata diversi rispetto a quelli ordinari.
Ecco i requisiti specifici:
- calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021,
- sottoscrizione di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza al 26 maggio 2021 finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali (firmati dalle associazioni sindacali più rappresentative oppure dalla RSU o RSA, prevedono una riduzione media non superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati, ma per ciascuno la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90%); l’intesa deve specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modificare in aumento l’orario – nei limiti del normale orario di lavoro – con corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
Questa forma di CIG può essere chiesta per un massimo di 26 settimane, fra il 26 maggio (entrata in vigore del Sostegni bis) e il 31 dicembre 2021, contributo addizionale cig previsto dall’articolo 5 del dlgs 148/2015.