Campania: il Tar sospende ordinanza De Luca

Di Gianluca Perrotti 4 minuti di lettura
Wall Street

Gli studenti dovranno tornare a scuola, sospesa infatti l’ordinanza del governatore De Luca dalla  quinta sezione del Tar Campania

Il TAR  ha accolto il ricorso, presentato da alcuni genitori contro l’ordinanza del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca,  nella parte in cui si rinvia al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, elementari e medie, e stabilisce: “l’immediato ripristino delle modalità di presentazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici e didattici”.

Domani si ripopoleranno in Campania nidi, asili, elementari e medie ed oggi è stata la volta delle scuole superiori. Il Presidente della quinta sezione del Tar Campania Maria Abbruzzese, accogliendo il ricorso presentato da alcuni genitori difesi dagli avvocati Luca Rubinacci e Giacomo Profeta, ha sospeso l’esecutività dell’ordinanza e ha fissato per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio dell’8 febbraio. Accolto anche il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute, attraverso l’Avvocatura distrettuale di Napoli, contro la stessa ordinanza.

L’ordinanza numero 1, firmata l’8 gennaio dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, scrive il presidente della quinta sezione del Tar Campania, è “palesemente contrastante rispetto alle scelte, politiche, operate a livello di legislazione primaria, peraltro incidente in maniera così evidentemente impattante sui livelli uniformi (a livello nazionale) di fruizione di servizi pubblici tra i quali quello scolastico”.

In riferimento al decreto legge del 6 agosto 2021 poi convertito con legge n.133 del 24 settembre recante “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021-2022 e misure per prevenire il contagio da Sars-Covid nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie”, la quinta sezione del Tar Campania afferma:  “la normativa di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di ‘prevenire il contagio’ e di garantire, nel contempo, il loro espletamento ‘in presenza’”. Ciò “esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura ‘contingibile’, presuppongono che non sia possibile individuare una diversa ‘regola’ della concreta fattispecie”.

Nel decreto inoltre si legge che la Campania non è classificata in “zona rossa”  quindi “il solo dato dell’aumento dei contagi, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica e peraltro neppure certo, e la sola mera possibilità dell’insorgenza di ‘gravi rischi’ predicata in termini di eventualità, non radicano per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria che in astratto potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale. Non risulta peraltro  alcun ‘focolaio’ né alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa”. Secondo il giudice amministrativo, la sospensione della didattica in presenza decisa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca neppure sembra sottendere una compiuta valutazione di ‘adeguatezza e proporzionalità’, non facendosi alcun riferimento, nel provvedimento impugnato, alle contrapposte posizioni soggettive di diritto (all’istruzione, nella sua più ampia estensione, anche formativa della personalità dei minori), anche tenuto conto del sacrificio imposto dalla pregressa prolungata limitazione della didattica, né all’impossibilità di bilanciarle, in maniera appunto ‘adeguata e proporzionata’, con l’evidenziata tutela prioritaria dell’interesse pubblico alla salute collettiva”.

 

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