Quando un dipendente cambia azienda, uno degli aspetti più rilevanti da gestire è il Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Questo importo accumulato durante il periodo lavorativo presso un’azienda, viene liquidato al termine del rapporto di lavoro. Tuttavia, per i nuovi accantonamenti di TFR, esistono procedure specifiche che coinvolgono sia il vecchio che il nuovo datore di lavoro, oltre al lavoratore stesso. Queste procedure sono regolamentate dalla COVIP (Commissione di vigilanza dei fondi pensione).
Il nuovo datore di lavoro deve richiedere al neoassunto una dichiarazione che indichi come è stato gestito il TFR nei precedenti rapporti lavorativi: se è stato destinato a una forma di previdenza complementare o lasciato in azienda. Parallelamente, il vecchio datore di lavoro deve fornire una dichiarazione che confermi la scelta effettuata dal dipendente, che dovrà essere allegata alla dichiarazione del lavoratore.
Obblighi del nuovo datore di lavoro
Il nuovo datore di lavoro ha il compito di comunicare al lavoratore le opzioni disponibili per la destinazione del TFR. Deve fornire l’apposito modulo se il lavoratore, nei precedenti rapporti, aveva destinato il TFR alla previdenza complementare e successivamente aveva perso i requisiti per parteciparvi senza riscattare la propria posizione. È inoltre necessario conservare la dichiarazione del lavoratore, rilasciandone una copia controfirmata, e attestare la scelta al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Se non è possibile ottenere la dichiarazione dal vecchio datore, il lavoratore può presentare una copia del modulo sottoscritto a tempo debito o del modulo di adesione a un fondo pensione.
Opzioni per la destinazione del TFR
Il lavoratore ha diverse opzioni per la destinazione del TFR quando cambia azienda:
- Lasciare il TFR in azienda: Se nel precedente rapporto di lavoro il TFR era lasciato in azienda, il lavoratore può confermare questa opzione o decidere di destinarlo a un fondo pensione.
- Destinare il TFR a un fondo pensione: Chi aveva già destinato il TFR a un fondo pensione e ha riscattato la posizione individuale alla cessazione del precedente rapporto, deve attestare di aver completato la procedura e effettuare una nuova scelta entro sei mesi dall’assunzione. In caso contrario, il TFR sarà destinato al fondo pensione negoziale o al Fondinps, mentre la parte maturata nei primi sei mesi resterà in azienda.
- Mantenere la scelta precedente: Chi ha destinato l’intero TFR a un fondo pensione senza riscattare la posizione individuale al termine dell’impiego, può mantenere tale scelta, se valida anche per il nuovo datore, o indicare una nuova scelta entro sei mesi dall’assunzione. Se il nuovo rapporto di lavoro fa perdere i requisiti di iscrizione al fondo, il TFR maturato dalla data di assunzione verrà destinato al fondo pensione negoziale o Fondinps.
- Gestione parziale del TFR: Chi aveva destinato parte del TFR a un fondo pensione e non lo ha riscattato al momento della cessazione del precedente rapporto di lavoro, può mantenere questa opzione nella stessa misura, se il contratto nazionale di lavoro applicato è lo stesso o se quello nuovo lo consente. In alternativa, può scegliere di destinare l’intero TFR al fondo prescelto entro sei mesi dall’assunzione. In mancanza di una scelta entro questo termine, il TFR verrà destinato al fondo pensione negoziale o Fondinps.
Queste opzioni devono essere valutate attentamente dal lavoratore, che può anche avvalersi del modulo fornito dalla COVIP per facilitare il processo.