Calendario scadenze di pagamento e costi
Si seguito il dettagliato calendario delle nuove scadenze per i diversi beneficiari che scelgono di pagare a rate, con i relativi importi della maggiorazione a titolo di interessi. La proroga disposta dall’articolo 9-ter del Dl Sostegni-bis (inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106) che riguarda i versamenti in scadenza nel periodo tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021 dei contribuenti soggetti agli ISA, i Minimi e i Forfettari.
Titolari di partita IVA
- entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi,
- entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi (0,01%),
- entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi (0,34%),
- entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi (0,67%).
Non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese (articoli 5, 115 e 116, Tuir)
- entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi,
- entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi (0,17%),
- entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi (0,50%),
- entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi (0,83%).
I contribuenti, i quali hanno già iniziato il pagamento in forma rateale prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario. In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.
Il rinvio dei versamenti al 15 settembre per i beneficiari della proroga non è sempre gratuito: si evitano le maggiorazioni soltanto se i pagamenti in unica soluzione oppure per la prima rata, se si è scelto di rateizzare saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, IVA e IRAP; la rateazione deve comunque concludersi entro novembre e comporta il versamento degli interessi al tasso del 4% annuo sulle rate successive alla prima, a decorrere dal 16 settembre: a fornire chiarimenti e calendario pagamenti (e interessi dovuti), è la nuova Risoluzione 5/E dell’Agenzia delle Entrate.